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Archivio news5 per mille: proroga delle scadenze per gli enti del Terzo settore
È stata pubblicata la Nota n. 4344 del 19 maggio 2020 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, relativa alla proroga dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate ed ai conseguenti obblighi di rendicontazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille a seguito dell'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". In particolare, è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.
A partire dalla pubblicazione del decreto-legge n.6 del 23.2.2020 con il quali sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati emanati specifici intervento legislativi riguardanti la possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, conseguentemente, di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l’anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti e la possibilità di destinare le somme percepite a titolo di cinque per mille per attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria in corso o al sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione della suddetta emergenza.
Poiché le misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto sono suscettibili di incidere significativamente sia sulla concreta possibilità di implementazione delle attività finanziate attraverso le risorse provenienti dal cinque per mille che sulla possibilità di adempimento degli obblighi rendicontativi entro i termini normativamente fissati, la legislazione attribuisce agli enti del Terzo settore la facoltà di beneficiare di un più ampio margine temporale sia per l’utilizzo delle somme percepite a titolo di cinque per mille che per la loro rendicontazione.
- Per l’anno finanziario 2017 tale contributo è stato percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11/07/2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 07/08/2019, per gli altri importi, il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse del cinque per mille, originariamente in scadenza al 10.7.2020 o al 6.8.2020, è posposto al 31 ottobre 2020. In ragione dello stato d’emergenza in corso, si deve ritenere la disposizione in parola applicabile, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020. Si riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.
- Gli enti del Terzo settore che, avendo percepito il contributo del cinque per mille nel corso del 2019, sono tenuti alla redazione del relativo rendiconto nel corrente anno, godono di ulteriori sei mesi ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, da assolversi, pertanto, entro 18 mesi, e non più 12 mesi, dalla data di ricezione delle somme. Dal nuovo termine così prorogato decorrono altresì i 30 giorni entro i quali i soggetti destinatari di importi pari o superiori ad € 20.000,00 sono tenuti ad adempiere all’obbligo di trasmissione del rendiconto alla scrivente Amministrazione.
Possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie. Pertanto, l’emergenza epidemiologica in atto non può fondare l’ammissibilità, ai fini dell’utilizzo del contributo del cinque per mille, di spese da sostenere in deroga alle previsioni statutarie, tali da determinare una modifica dell’oggetto o dello scopo sociale.
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Nota 19/05/2020