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Archivio newsCassa integrazione ordinaria e straordinaria: nuove istruzioni dell’INPS
Nel messaggio n. 2066 del 2020, l’INPS fornisce istruzioni operative e regole amministrative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si richiamano i decreti di annullamento con efficacia retroattiva, i decreti di sospensione per effetto dell’emergenza Covid-19, i decreti di revoca, le comunicazioni integrative di rettifica, i decreti di modifica della modalità di pagamento, le richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale e le comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà.
Con il messaggio 2066 del 19 maggio 2020 l’INPS richiama le indicazioni per la corretta gestione delle attività da porre in essere a seguito dell’emanazione di provvedimenti di CIGS di secondo grado o della variazione delle modalità di pagamento dell’integrazione salariale ordinaria successiva al rilascio dell’autorizzazione. Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si richiamano le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS. Con riferimento alla CIGO, si richiamano le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.
· Decreti di annullamento: L’annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l’eliminazione di tale vizio è necessaria l’adozione di un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente decreto. L’inserimento di un decreto di annullamento nella banca dati di Sistema Unico da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali viene segnalato agli operatori delle Strutture territoriali con appositi avvisi di lettura obbligatoria. Il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la Struttura territoriale competente deve modificare l’autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue. Qualora risulti un numero di ore già conguagliate o pagate superiore rispetto a quanto risultante dalla suddetta riparametrazione, le stesse devono essere recuperate, salvo che l’azienda dimostri la spettanza del maggior numero di ore anche in base alle previsioni dell’accordo relativo alla CIGS.
· Decreti di sospensione della CIGS: il decreto legge 18/2020, per le imprese che devono sospendere il programma CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza Covid-19, prevede la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario qualora rientrino nella disciplina. In tali casi il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.
· Decreti di revoca: la revoca, a differenza dell’annullamento, non deriva da un’originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso, come i decreti di riduzione parziale del periodo CIGS su richiesta della ditta stessa. Gli operatori delle Strutture territoriali riceveranno un avviso che segnala la presenza di un decreto di revoca.
· Comunicazioni integrative di rettifica: le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato.
· Decreti di modifica della modalità di pagamento: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori. Tali decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell’azienda e a seguito dell’aggravamento delle condizioni finanziarie della stessa. In alternativa, il Ministero può decretare l’annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l’integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall’azienda e poi recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens.
· Richiesta di esonero dal pagamento del contributo addizionale: in questo caso l’eventuale variazione dell’autorizzazione di CIGS già emessa proviene da una richiesta dell’azienda e non è determinata da un decreto ministeriale. Le aziende possono richiedere alla Struttura territoriale INPS che ha emesso l’autorizzazione CIGS, l’esonero dal versamento del contributo addizionale, sussistendone i relativi requisiti. La Struttura territoriale competente deve valutare l’effettiva spettanza dell’esonero richiesto dall’azienda e inviare, tramite PEI, una richiesta motivata alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che, salvo contrario avviso, procederà alla variazione dei dati negli appositi archivi.
· Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà: la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell’INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture territoriali. Gli organi ispettivi hanno il dovere di verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria. L’operatore della Struttura territoriale competente deve decurtare dall’autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di riduzione oraria e conseguentemente attivare le azioni di recupero degli eventuali indebiti con l’obbligo dell’azienda di regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati.
Nei casi di CIGO per causali COVID-19 non è necessario che l’impresa fornisca alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa, per richiedere il pagamento diretto della prestazione.
Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.
Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa.
Diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territoriale deve chiudere l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione. A tal fine è necessaria una nuova domanda dell’azienda.
In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio.
INPS, messaggio 19/05/2020, n. 2066