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Rilascio DURC: nasce l’accordo tra INPS, INAIL e CNCE

Con la notizia del 21 maggio 2020 l’INPS comunica la nascita della nuova convenzione quadro, di durata triennale, che regola la fornitura dei dati in cooperazione per il rilascio del DURC. Nel nuovo accordo vengono coinvolti non solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici o a verificare la regolarità contributiva nei procedimenti finalizzati ad erogazioni pubbliche per i quali è previsto il possesso della regolarità contributiva.

INPS e INAIL, d’intesa con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, varano la nuova convenzione quadro, di durata triennale, che regola la fornitura dei dati in cooperazione applicativa per il rilascio del DURC, il documento unico di regolarità contributiva che dal 2015 può essere richiesto online, in tempo reale e con un’unica interrogazione tramite il servizio web attivo sui portali di INAIL e INPS. Nel nuovo accordo vengono coinvolti non solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici o a verificare la regolarità contributiva nei procedimenti finalizzati ad erogazioni pubbliche per i quali è previsto il possesso della regolarità contributiva. Prima della sottoscrizione dell’accordo, INPS e INAIL verificano il fondamento normativo della richiesta di adesione.

Obiettivo della convenzione è attuare una collaborazione fattiva tra le parti che, con l’ausilio degli strumenti tecnologici, consenta uno svolgimento più agevole dei rispettivi compiti. Per la verifica massiva della regolarità contributiva in cooperazione applicativa, è previsto comunque un limite giornaliero di richieste.

I soggetti esterni che aderiscono alla convenzione quadro si impegnano innanzitutto a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso. Viene richiesto anche l’impegno a collaborare in eventuali attività di controllo del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario alle verifiche e a cancellare i dati non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate.

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causa di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

INPS, Notizia 21/05/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/05/22/rilascio-durc-nasce-accordo-inps-inail-cnce

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