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Archivio newsColf, badanti e baby sitter: bonus di 500 euro per aprile e maggio 2020
Il decreto Rilancio riconosce un bonus di 500 euro mensili per aprile e maggio 2020 a favore di colf, badanti e baby sitter che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro. L’indennità, da chiedere all’INPS, non è cumulabile con i bonus 600 euro riconosciuti per COVID-19 e non spetta ai beneficiari del reddito di emergenza (REM) o (a determinate condizioni) ai percettori del reddito di cittadinanza, nonché ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e a chi è titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Anche i lavoratori domestici potranno fruire di un supporto economico ma solo se in regola alla data del 23 febbraio 2020 e con un impegno lavorativo superiore a 10 ore settimanali, anche con più datori di lavoro.
Il decreto legge Rilancio all’art. 85 prevede una indennità di 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, che sarà corrisposta, su domanda, dall’INPS. L’indennità non spetta:
· ai lavoratori che convivono con il datore di lavoro;
· ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
· ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
· ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;
· ai percettori del reddito di emergenza (REM) istituito dallo stesso decreto legge “rilancio”;
· a coloro che beneficiano di altre indennità, in particolare quelle di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020 ossia del “bonus 600 euro, dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo o del reddito di ultima istanza.
Gli interessati debbono presentare la domanda all’INPS, direttamente o avvalendosi di un Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e l’INPS erogherà l’importo dovuto in unica soluzione.
Per questa misura sono stanziati per l’anno 2020 460 milioni di euro, il cui utilizzo sarà monitorato dall’INPS sulla base delle domande ricevute. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.
L’art. 103 del decreto Rilancio prevede anche la regolarizzazione dei rapporti di lavoro tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri riguardanti:
b) l’assistenza alla persona per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Per l’attuazione occorre attendere il decreto interministeriale di prossima emanazione, che stabilirà le modalità e le condizioni per l’accesso alla sanatoria, di cui è dato al momento sapere che l’istanza dovrà essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 ai seguenti operatori:
· INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
· sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri;
· Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.
Anche per il costo dell’operazione occorre attendere il decreto di attuazione, in quanto sarà questo a stabilire il valore del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. In ogni caso, a detto valore si aggiunge un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore italiano o comunitario ovvero di 130 euro a copertura degli oneri per la procedura di regolarizzazione degli stranieri.
Per i rapporti di lavoro domestico regolari, si ricorda che qualora il rapporto di lavoro non sia stato sospeso a causa delle misure di prevenzione anti-Covi19, il versamento dei contributi del primo trimestre è stato sospeso e che, in ogni caso, il datore di lavoro domestico non è soggetto al divieto di licenziamento per G.M.O.
Si sottolinea, infine, che i datori di lavoro che impiegano regolarmente lavoratori domestici sia addetti ai servizi che all’assistenza personale, possono dedurre dal proprio reddito i contributi rimasti a loro carico per un importo massimo di 1.549,36 euro all’anno e per averne diritto bisognerà rispettare specifici requisiti.
Inoltre, per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro con reddito complessivo inferiore a 40 mila euro può detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno.
La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa e richiede il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.