• Home
  • News
  • Pagamenti elettronici tracciabili: da Bankitalia le regole per applicare il credito d’imposta

Pagamenti elettronici tracciabili: da Bankitalia le regole per applicare il credito d’imposta

Arrivano dalla Banca d’Italia le indicazioni per l’attuazione, a partire dal 1° luglio 2020, del credito d’imposta del 30% sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici effettuati mediante carte di credito, di debito, e altri strumenti elettronici tracciabili. In particolare, vengono individuate le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento inviano agli esercenti l'elenco delle transazioni effettuate e il resoconto delle commissioni pagate perché possano attivarsi per il recupero del bonus. Gli istituti di pagamento sono, inoltre, obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate informazioni analoghe a quelle inviate agli esercenti, per permettere un’attività di verifica e di controllo sulla spettanza del beneficio.

Dal 1° luglio 2020, gli esercenti e i liberi professionisti che accettano pagamenti con carta o con altri sistemi di pagamento digitale tracciati godranno di un credito d'imposta del 30% sulle commissioni a loro addebitate dagli intermediari.

Il provvedimento della Banca d'Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, individua modalità e criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento inviano agli esercenti l'elenco delle transazioni effettuate e il resoconto delle commissioni pagate, perché questi ultimi possano attivarsi per il recupero del credito d’imposta.

Il provvedimento è l’ultimo passaggio attuativo dell’articolo 22 comma 5 del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), come modificato dalla l. di conversione n. 157/2019, che prevede un credito d’imposta a favore degli esercenti e dei professionisti per le commissioni per transazioni con carte di credito, di debito, carte prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’altro tassello è rappresentato dalle disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate in merito alle comunicazioni che i prestatori di servizi di pagamento forniscono a quest’ultima, pubblicate con il provvedimento 29 aprile 2020.

Chi può beneficiare del credito di imposta? Sono tutti gli esercenti e i liberi professionisti che nell’anno d’imposta precedente hanno evidenziato ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro. Il credito può essere utilizzato in compensazione di altre imposte mediante F24, già dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, quindi già dal mese di agosto.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito nonché nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non è utilizzato completamente. Non concorre tuttavia alla formazione di reddito né del valore della produzione ai fini IRAP.

Attenzione però, non tutti i pagamenti rientrano nel calcolo, ma solo quelli corrisposti all’esercente da clienti consumatori finali. Inoltre, si distingue tra componente variabile (commissioni sul transato) e componente fissa, come può essere il canone di locazione del pos.

Si pongono allora le seguenti domande: quali costi danno diritto al beneficio? come può l’esercente distinguere transazioni di clienti consumatori e transazioni per clienti business?

È qui che interviene il provvedimento della Banca d’Italia. Ai sensi del provvedimento infatti i prestatori di servizi di pagamento dovranno fornire mensilmente, in via telematica (via pec o home banking), comunicazione puntuale delle commissioni pagate dall’esercente, indicando i costi che danno diritto al credito e distinguendo tra le diverse categorie di pagatori.

Vediamo nel dettaglio quali sono le informazioni fornite dall’intermediario, quando vengono inviate e come si determina il credito d’imposta (commissioni, costi fissi…).

Iniziamo dalle tempistiche. Il provvedimento dispone che le comunicazioni siano inviate entro il venti del mese successivo a quello di riferimento. La prima comunicazione utile sarà inviata quindi entro il 20 di agosto prossimo a valere sulle commissioni pagate nel mese di luglio.

Il provvedimento ha poi dato una spiegazione puntuale di cosa rientra nella definizione di commissione ai fini della maturazione del credito, ovvero i costi applicati sul transato relativi ad acquisti di beni e servizi da parte di consumatori finali oltre ai costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Quindi in estrema sintesi:

- Costi fissi: comportano detrazione se prevedono un numero di operazioni forfettarie. Non comportano detrazione se si riferiscono al solo pagamento di un canone, come ad esempio la mera locazione del Pos.

- Costi variabili: comportano detrazione solo se relativi a transazioni con clienti consumatori finali.

Per gli istituti bancari è piuttosto semplice distinguere le transazioni di clienti consumatori da quelle di clienti business, poiché le carte di pagamento vengono censite in canali separati. Da un lato le carte cosiddette consumer, emesse a favore di consumatori finali, dall’altro le carte business, emesse a favore di aziende e con plafond e funzionalità coerenti con le diverse necessità della clientela business. Ai fini della comunicazione l’istituto bancario disaggrega pertanto il dato relativo alle transazioni mensili dell’esercente nei due diversi canali.

Quanto alla comunicazione periodica che gli esercenti riceveranno mensilmente, questa conterrà le seguenti informazioni:

1. l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel mese di riferimento;

2. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento;

3. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento relative ai soli consumatori finali;

4. un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:

a. l’ammontare delle commissioni totali, comprese quelle per pagamenti da parte di clienti non consumatori;

b. l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;

c. l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

Il costo detraibile equivale quindi alla somma dei punti b. e c.

Ricordiamo che ai sensi del provvedimento 29 aprile 2020 n. 181301 dell’Agenzia delle Entrate, già citato, gli istituti di pagamento sono obbligati ad inviare alla stessa Agenzia delle Entrate informazioni analoghe a quelle viste sopra, per permettere a quest’ultima un’attività di verifica e controllo sulla spettanza del credito d’imposta e per analisi sul rischio.

In particolare, le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate devono includere:

- il codice fiscale dell’esercente;

- il mese e l’anno di addebito;

- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;

- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;

- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/05/23/pagamenti-elettronici-tracciabili-bankitalia-regole-applicare-credito-imposta

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble