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Contratti a termine: senza causali ma con la dignità del lavoro

Il decreto Rilancio, per fare fronte all'auspicabile riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, consente la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto, i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020 in assenza delle motivazioni (causali) introdotte dal decreto Dignità. Con la nuova norma, il “Rilancio” offre una opportunità ai datori di lavoro nella fase post emergenziale, ma presenta dei limiti. Uno di questi è l'aver previsto la possibilità di prorogare e rinnovare solo i contratti a termine attivi al 23 febbraio 2020. Cosa comporta una tale limitazione?

Il DL n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio”, è in vigore.

Avevamo avuto modo di commentare pochi giorni fa le ipotesi di modifica sui rapporti a termine sulla base delle bozze di lavoro del decreto, diffuse ben prima della bollinatura e pubblicazione in Gazzetta.

L’articolo 93 del “Rilancio” ora pubblicato dispone quanto segue: “In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (inerente proroghe e rinnovi, ndr), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (causali, ndr )”.

Il DL “Rilancio” per fare fronte all’auspicabile riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, consente la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020 in assenza delle motivazioni introdotte dal DL Dignità.

Una precisazione va fatta circa la durata di queste nuove proroghe o rinnovi a-causali, la norma infatti prevede che sia “possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 (chi sa mai perché non fino al 31!)”. La funzione della norma, consentire il riavvio delle attività, dovrebbe rendere possibili proroghe o rinnovi prima del 30 agosto per durate contrattuali che superino detta data. Il tenore letterale della stessa però (“fino al” e non “entro il”) invece individuerebbe la data del 30 agosto come conclusiva di questi periodi di lavoro a termine avviati senza ricorso alle causali del decreto “Dignità”. Ci auguriamo che in fase di conversione il dubbio sia sciolto.

Come si ricorderà, anche la legge n. 27/2020 di conversione del “CuraItalia” e vigente dal 29 aprile è intervenuta sui rapporti a termine, diretti e/o somministrati a tempo determinato. In quella sede il Legislatore, anche al fine di dare continuità ai rapporti di lavoro a termine nel periodo di emergenza, ha dato ai datori di lavoro, in costanza di fruizione di ammortizzatori sociali Covid–19, la possibilità di poter derogare alle disposizioni del decreto “Dignità” prorogando e/o rinnovando i predetti contratti in presenza di ammortizzatori. Per i rapporti diretti a termine vi è stata anche l’ulteriore deroga, sempre limitatamente al periodo emergenziale, del rispetto dei periodi di latenza (cd. regola dello stop&go).

Il “CuraItalia”, pertanto, mantiene in vita i rapporti a termine, ove ci sia la volontà datoriale, ma solo in presenza di un ammortizzatore sociale con causale Covid-19.

Il “Rilancio” offre un’ulteriore opportunità ai datori, ma per la ripartenza post emergenza epidemiologica per rinnovi e proroghe. In questo caso, costituendo una novità dell’ultim’ora rispetto alle prime bozze diffuse, l’art. 93 del citato DL n. 34/2020 fa riferimento, per rinnovi e proroghe, ai contratti in essere al 23 febbraio 2020.

E’ importante questo aspetto temporale: la nuova norma può essere invocata per rinnovare o prorogare contratti che erano in essere alla predetta data.

Ad esempioUn contratto che sia cessato al 31 di gennaio 2020 non potrà beneficiare in caso di rinnovo della a-causalità provvisoria. Mentre potrà beneficiarne un contratto in essere al 23 febbraio 2020 ma cessato, ad esempio, al 31.3.2020.

Somministrazione di lavoro

Nel testo definitivo l’Esecutivo non ha fatto alcun riferimento alla somministrazione, come per il “CuraItalia”, ma riteniamo che la sterilizzazione provvisoria delle c.d. causali fino al 30 di agosto non possa che inerire anche i rapporti a termine a scopo di somministrazione per il rinvio esplicito dell’art. 34, D.Lgs 81/2015, alla disciplina dei tempi determinati del medesimo TU, fatte salve le esclusioni particolari previste per il settore.

Il DL “Rilancio” in definitiva sospende provvisoriamente le causali del Dignità che ricordiamo brevemente essere:

1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività,

2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori,

3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Rimangono tuttavia, rispetto alle deroghe già previste dalla Legge 27 citata relativamente ai datori in ammortizzatori COVID-19, gli obblighi dello “stop & go” tra il contratto scaduto e il successivo rinnovo.

Si dovrà pertanto rispettare gli ordinari periodi di latenza perchè se il medesimo lavoratore fosse riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasformerebbe a tempo indeterminato. Non è corretto, tra l’altro, coprire tali periodi con somministrazione a termine poiché si tratterebbe di una soluzione volta ad eludere una norma inderogabile di legge e configurerebbe l’ipotesi della somministrazione fraudolenta.

Nella versione vigente il nuovo decreto legge lascia intatti i limiti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, fatta eccezione per le predette causali, quali:

a) i 24 mesi di durata massima complessiva ovvero quelli previsti dalla contrattazione collettiva;

b) le proroghe di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti;

c) la percentuale massima di utilizzo dei rapporti a termine prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento dell’azienda. Si ricorda che nel caso in cui la contrattazione non abbia disciplinato la percentuale, si applica la previsione legale, ossia il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

d) la contribuzione addizionale dell’1,4% e quella progressiva dello 0,5% per ogni rinnovo.

e) il divieto di attivare contratti a termine (anche in somministrazione) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento alla attuale valutazione del rischio contagio da Coronavirus.

L’aver limitato la possibilità di prorogare e rinnovare i rapporti alla platea di quelli attivi al 23 febbraio, a nostro avviso, limita sia datori di lavoro che lavoratori. I primi non si possono avvalere della flessibilità della novella legislativa, richiamando lavoratori già conosciuti e sperimentati ma prima del 23 febbraio a meno che non ricorrano alle causali poco appetibili del Dignità; i secondi hanno probabili perdite di chanches occupazionali.

Da ultimo ci sembra importante evidenziare come aspetto sicuramente positivo la norma recata dall’art. 94 del DL in discorso in tema di rapporti a termine.

Per la promozione del lavoro agricolo è, infatti, consentito attivare rapporti a termine di 30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30 giorni, con percettori di ammortizzatori sociali a 0 ore, NASpI e DIS-COLL e reddito di cittadinanza. Questi percettori, ove accetteranno detti rapporti, non perderanno le relative indennità a carico dell’INPS.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/25/contratti-termine-senza-causali-dignita-lavoro

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