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Ex dipendenti Fondo integrativo INPS: confermate le modalità di tassazione

Nel messaggio n. 2164 del 2020, l’INPS specifica che, nonostante le diffide ricevute dagli ex dipendenti titolari di prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata, le erogazioni proseguiranno in conformità alle direttive dettate al riguardo dall’Agenzia delle Entrate.

L’INPS, nel messaggio n. 2164 del 25 maggio 2020, interviene riguardo le diffide ricevute da parte di ex dipendenti titolari di prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente, soppresso con decorrenza 1° ottobre 1999, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo l’Istituto precisa, in via preliminare, che tutti i prelievi fiscali sulle prestazioni erogate da questo Istituto sono effettuati dallo stesso in qualità di sostituto d’imposta, in piena conformità alle modalità puntualmente stabilite dall’Agenzia delle Entrate, istituzionalmente preposta a presiedere il rapporto tributario sottostante.

Ciò premesso, per quanto concerne nello specifico le prestazioni di cui all’oggetto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 2006 e con la risposta a specifico interpello prot. n. 954-318/2011, ha chiarito che alle stesse non si applica l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs n. 252/2005.

La suddetta Agenzia ha, infatti, precisato che dette prestazioni soggiacciono esclusivamente alla normativa pro tempore vigente (art. 13, comma 8, del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124) con imponibilità ai fini IRPEF nella misura dell’87,50%.

In conclusione, in riscontro a tutte le istanze pervenute e che continueranno eventualmente a pervenire, l’INPS informa che, quale sostituto d’imposta, proseguirà ad applicare le modalità sopra descritte, fermi restando eventuali futuri mutamenti di interpretazione da parte della competente Amministrazione finanziaria o di innovazione della normativa fiscale.

INPS, messaggio 25/05/2020, n. 2164

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2020/05/26/ex-dipendenti-fondo-integrativo-inps-confermate-modalita-tassazione

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