News
Archivio newsSospensione versamenti Covid-19: come procedere per librerie, società sportive e agricoli
L’ INPS, con il messaggio n. 2162 del 2020, interviene per fornire specifiche istruzioni riguardo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti prevista dalla legge di conversione del decreto Cura Italia in favore di alcune particolari categorie di contribuenti. Si tratta, in particolare, delle misure introdotte a tutela gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, delle imprese del settore florovivaistico e degli organismi sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) sono beneficiari della sospensione dal 2 marzo fino al 30 giugno 2020.
Con il messaggio n. 2162 del 25 maggio 2020, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative in relazione alla modalità di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti.
A seguito della conversione in legge del decreto Cura Italia sono stati previsti, ex novo, nell’alveo dei soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi i seguenti ulteriori destinatari:
- gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
- le imprese del settore florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 compreso.
A norma del decreto Rilancio, inoltre:
- gli organismi sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) sono beneficiari della sospensione dal 2 marzo fino al 30 giugno 2020.
Agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice già in uso “N967”.
Alle imprese del settore florovivaistico sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione “7S”.
Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice di nuova istituzione “N973”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata ed “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 25.
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata facenti parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi gli adempimenti e i versamenti con scadenza legale nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
A tal fine, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 26, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per le imprese del settore florovivaistico, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 31, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione concerne i flussi della denuncia di manodopera occupata, segnatamente la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio dalle retribuzioni di aprile 2020 del flusso Uniemens, sezione PosAgri, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.
I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione “DOMANDE TELEMATICHE” del Cassetto previdenziale.
Alle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono della predetta sospensione sarà attribuito il codice autorizzazione “7S”.
INPS, messaggio 25/05/2020, n. 2162