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Archivio newsAssegno ordinario: richiesta ed erogazione per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato
L’INPS, con la circolare n. 70 del 2020, espone i criteri e le modalità di accesso alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ai lavoratori dipendenti, con la sola esclusione dei dirigenti. L’erogazione dell’assegno ordinario è prevista per specifiche causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Nella circolare n. 70 del 3 giugno 2020, fornisce le prime istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Alla prestazione sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti – iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo FS) o all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) – di aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato italiane detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà e gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.
Le causali per le quali è possibile richiedere l’assegno ordinario sono le seguenti:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.
- Emergenza COVID-19 d.l.9/2020;
- COVID-19 nazionale.
L’importo dell’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione lorda mensile ma deve essere, in ogni caso, di importo almeno pari all’integrazione salariale e non è previsto per esso l’applicazione di massimali.
L’accesso alla prestazione a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge esistenti.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale.
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa,
L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Per tutte le istanze presentate a partire da marzo 2020, i datori di lavoro o i loro consulenti o intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).
Nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza di “CodiceEventoGiorn” (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento “NumOreEvento” dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento “IdentEventoCIG” va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane sono i seguenti:
- AOR per l’assegno ordinario
- ASR per l’assegno ordinario per contratto di solidarietà.
INPS, circolare 03/06/2020, n. 70