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Archivio newsBonus COVID-19 a invalidi e titolari di reddito di cittadinanza: cosa fare
I lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo fino al prossimo 8 giugno 2020. Analogo termine è previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, per effetto delle novità del decreto Rilancio, possono beneficiare di un trattamento integrativo del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dell'ammontare del bonus spettante (600 euro o 500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020: il termine era inizialmente previsto al 3 giugno. Infine, fino al prossimo 21 giugno, sarà possibile presentare istanza di riesame delle domande di bonus non accolte dall'INPS
L’INPS ha concesso, al fotofinish (con il comunicato stampa del 1° giugno 2020), una proroga fino al prossimo 8 giugno, per presentare la domanda di bonus relativamente a marzo 2020 per chi non l’ha inviata in quanto titolare di assegno di invalidità (e, quindi, inizialmente escluso) e, relativamente al mese di aprile, per beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza fino alla capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.
Infine, c'è tempo almeno fino al prossimo 21 giugno per chiedere il riesame della domanda di bonus presentata per il mese di marzo e respinta dall'INPS.
L'articolo 31 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020) ha stabilito l’incompatibilità con il reddito di cittadinanza dei bonus 600 euro riconosciuti (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto), per il mese di marzo 2020, a:
· Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
· Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
· Artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
· Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
· Operai agricoli a tempo determinato;
· Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.
Pertanto tali lavoratori, se beneficiari del reddito di cittadinanza, non possono ricevere anche l’indennità Covid-19 relativa al mese di marzo 2020.
Il decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020), all’articolo 84, comma 13, ha rafforzato gli aiuti a favore dei lavoratori autonomi e dipendenti in difficoltà prorogando i bonus previsti dal Cura Italia al mese di aprile, estendendo le indennità temporanee ad altri lavoratori non protetti e al mese di maggio 2020 ma a specifiche condizioni (anche) reddittuali.
Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo Bonus a lavoratori e titolari di partita IVA: al via i primi pagamenti. A chi e a quali condizioni?
Le indennità del decreto Rilancio sono erogate a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
· i liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (commi da 1 a 3)
· i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (comma 4);
· i lavoratori dipendenti stagionali, nonché i lavoratori in somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (commi 5 e 6) e i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori,
· i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 8 e 9);
· gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7);
· i lavoratori dello spettacolo (commi 10 e 11).
Con una importante novità. Se tali lavoratori appartengono a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del bonus, avranno diritto all'integrazione del RdC fino all’ammontare dell'indennità COVID-19 spettante per ciascuna mensilità. I beneficiari di reddito di cittadinanza pari o superiore a quello dell’indennità COVD 19, invece, non potranno ricevere le indennità COVD 19 di cui all'art. 84 del decreto Rilancio.
Un esempio Facciamo l'esempio di un operaio agricolo che ha diritto al bonus COVID-19 per il mese di aprile, pari a 500 euro. · Se riceve 540 euro di reddito di cittadinanza, avrà diritto solo al reddito di cittadinanza e non al bonus · Se riceve 400 euro di reddito di cittadinanza, gli verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui è già titolare fino all’ammontare di 500 euro (con una integrazione quindi di 100 euro) ma non gli verrà erogata l’indennità Covid-19. |
Fin qui, le norme. Vediamo ora cosa dice l'INPS e cosa si dovrà fare nel dettaglio.
L'INPS, in ragione della nuova disciplina normativa, con la circolare n. 66 del 29 maggio 2020, ha spiegato che:
· per i lavoratori che hanno già presentato domanda di riconoscimento delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia e per i quali essa sia stata respinta esclusivamente in ragione della titolarità del reddito di cittadinanza, le richieste saranno riesaminate d’ufficio e verranno accolte. L'INPS provvederà al riconoscimento dell’indennità solo per il mese di aprile 2020 erogandola sotto forma di incremento temporaneo del reddito di cittadinanza laddove ce ne siano i presupposti;
· i lavoratori invece che non hanno presentato domanda per il bonus, ritenendo di non potere accedervi in ragione della titolarità del reddito di cittadinanza, possono ora presentare domanda per il riconoscimento delle indennità Covid-19 per il mese di aprile qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti. In caso di ammissione al beneficio non sarà pagata l’indennità COVID-19, ma esclusivamente una integrazione del reddito di cittadinanza in corso di percezione. Il termine, fissato in 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020 (quindi entro il 3 giugno 2020), è stato prorogato dall'INPS (comunicato stampa del 1° giugno 2020) al prossimo 8 giugno.
AvvertenzaNon sarà erogata l’indennità Covid-19 per il mese di marzo 2020 in quanto per la mensilità di marzo 2020 permane la non cumulabilità e incompatibilità del reddito di cittadinanza con l’indennità Covid-19. |
Sempre entro lunedì 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno e successivamente prorogato con il già citato comunicato stampa) potranno presentare domanda per le indennità COVID-19 relativamente al mese di marzo i lavoratori (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) titolari di assegno ordinario di invalidità, a seguito delle novità introdotte dal decreto Rilancio (circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 e messaggio INPS 1° giugno 2020, n. 2263).
L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
I lavoratori di titolari di assegno ordinario di invalidità che hanno presentato domanda di indennità Covid-19, respinta esclusivamente in ragione della titolarità in capo al richiedente dell’assegno ordinario di invalidità, invece, saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.
Per ulteriori approfondimenti si legga Bonus 600 euro di marzo: ammessi anche i titolari di assegno ordinario di invalidità
Come presentare la domanda
Sul portale web dell'INPS, direttamente o avvalendosi di un Patronato, con le seguenti credenziali di accesso:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
- PIN semplificato (se non si è in possesso di una delle credenziali prima elencate).
In alternativa tramite il servizio di Contact Center integrato.
Infine, l'INPS, con il messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020, ha fatto presente di aver completato la prima fase di gestione delle domande per il bonus di marzo 2020. Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili dal Patronato o dal cittadino nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”.
Il lavoratore e il Patronato possono proporre un’istanza di riesame. A tal fine l'INPS, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, concede un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio (i.e. 21 giugno, considerando che il messaggio è stato pubblicato il 1° giugno) ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.
Trascorso tale termine senza che l’interessato non abbia prodotto l'ulteriore la documentazione richiesta, la domanda viene considerata definitivamente respinta.
La documentazione richiesta va presentata attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
L'INPS avverte che è in corso di realizzazione, nei servizi dedicati ai Patronati, la funzione di estrazione delle liste degli esiti delle domande in cooperazione applicativa.
Calendario adempimenti e scadenze
Lavoratori destinatari dei bonus | Cosa fare | Scadenza |
Beneficiari di reddito di cittadinanza | Domanda del bonus aprile | 8 giugno |
Titolari di assegno invalidità | Domanda del bonus marzo | 8 giugno |
Che hanno presentato domanda per il bonus di marzo 2020 ma la stessa è stata respinta dall'INPS | Domanda di riesame | 21 giugno ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva al 1° giugno 2020 |