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Gestione separata: chiarimenti sul nuovo requisito contributivo

L’INPS, nella circolare n. 71 del 2020, illustra la novità normativa introdotta dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle indennità.

Con la pubblicazione della circolare n. 71 del 3 giugno 2020, l’INPS interviene riguardo l’ampliamento delle tutele previdenziali previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, con particolare riferimento al requisito contributivo necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. E’ sufficiente infatti che, ai lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata, contributi pari ad una mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.

Restano, quindi, invariati:

- il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;

- la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;

- l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni, che garantisce il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente.

L’Istituto specifica che non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi di riferimento.

La fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo, l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’effettivo versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile: le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo regole generali di applicazione.

INPS, circolare 03/06/2020, n. 71

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/06/04/gestione-separata-chiarimenti-requisito-contributivo

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