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Archivio newsReddito di emergenza: modalità di richiesta ed erogazione del sussidio
Nella circolare n. 69 del 2020, l’INPS illustra i requisiti di accesso al reddito di emergenza, introdotto dal decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari che versano in condizioni di estrema difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e non sono destinatari di altri aiuti o strumenti di sostegno al reddito. Nel documento di prassi, dopo aver analizzato i requisiti di spettanza, l’Istituto si sofferma sulle modalità di richiesta e sui criteri di determinazione dell’importo da erogare.
L’INPS, con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, illustra tutti gli aspetti legati alla richiesta e all’erogazione del Reddito di emergenza, introdotto dal Decreto Rilancio 2020, la cui istanza deve essere presentata, da uno dei componenti del nucleo familiare, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 attraverso:
- il sito internet dell’Inps;
- gli istituti di patronato;
- i centri di assistenza fiscale.
Il reddito di emergenza, configurabile come misura residuale rispetto alle altre misure COVID, non è compatibile:
- con le altre indennità COVID-19;
- con le prestazioni pensionistiche;
- con i redditi da lavoro dipendente, se superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il reddito e la pensione di cittadinanza.
Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità.
I dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione: la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda, mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.
L’importo erogato è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e comunque non superiore a 800 euro mensili
Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.
INPS, circolare 03/06/2020, n. 69