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Archivio newsBraccianti, colf e badanti: procedure di emersione a 3 vie
Avviata dal 1° giugno la procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolari e già in essere al 19 maggio 2020 in agricoltura, nel lavoro domestico e in altri specifici settori. La sanatoria, introdotta dal decreto Rilancio, prevede tre diverse procedure. La prima per i rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani e comunitari, da attivare presso l’INPS. La seconda, in caso di impiego di lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno, con presentazione della domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione. E, infine, la procedura di regolarizzazione di permessi di soggiorno scaduti.
Per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari è stata data la possibilità, ai datori di lavoro, di regolarizzare, senza l’applicazione di sanzioni, eventuali rapporti di lavoro “in nero”.
La sanatoria non riguarda soltanto lavoratori stranieri, ma anche italiani che hanno attivo un rapporto di lavoro irregolare. Inoltre, la norma – articolo 103 del decreto legge n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) – permette la stipula di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ma privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dà, infine, la possibilità ai cittadini extra-comunitari, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
Ricapitolando l’articolo 103 permette l’attivazione delle seguenti procedure:
1. da parte dei datori di lavoro
· Emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini stranieri,
· Emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE,
· Attivazione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.
2. da parte di cittadini stranieri
· richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo.
Visto la complessità delle casistiche e delle relative procedure, è il caso di evidenziare tutte le caratteristiche di queste nuove regolarizzazioni. Infatti, la disposizione coniuga l’emersione di rapporti di lavoro irregolari (con cittadini italiani e stranieri) con una sanatoria di cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno e, infine, con una regolarizzazione di permessi di soggiorno ormai scaduti.
Il denominatore comune, di questa nuova emersione, è l’attività lavorativa svolta o da svolgere esclusivamente nel settore dell’agricoltura ed in quello dei servizi alla persona.
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L’emersione potrà riguardare solo i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e di datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che svolgono la propria attività nei seguenti settori:
· agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
· assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
· lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
A tal fine, il Ministero dell’Interno, nella tabella allegata al Decreto ministeriale del 27 maggio 2020, ha evidenziato le specifiche attività che rientrano nei settori suindicati.
Non potranno presentare domanda, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per:
· favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato riduzione o mantenimento in schiavitù (articolo 600 del codice penale);
· intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale);
· reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286/1998, nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
La norma prevede procedure diverse a seconda del tipo di “emersione” a cui si vuole ricorrere.
Regolarizzazione extracomunitari
Per regolarizzare un rapporto di lavoro già in essere al 19 maggio 2020, con un lavoratore extracomunitario, il datore di lavoro può presentare domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La procedura deve essere effettuata dal 1° giugno alle ore 22:00 del 15 luglio 2020, esclusivamente con la modalità telematica prevista nel sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
La medesima procedura è stata contemplata anche per avviare, ex novo, un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.
Una volta acquisito il parere da parte della Questura, per quanto attiene all’insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della istanza per il datore di lavoro ed il lavoratore, ed il parere da parte dell’Ispettorato del Lavoro, relativamente al settore di appartenenza del datore di lavoro (tra quelli su evidenziati) e la congruità del reddito e delle condizioni di lavoro applicate da quest’ultimo, lo Sportello Unico convoca le parti per:
· l'esibizione della documentazione necessaria,
· la sottoscrizione del contratto di soggiorno,
· la consegna al lavoratore del modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno e per i successivi adempimenti.
La domanda di emersione potrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Inoltre, per la sola domanda di regolarizzazione di un rapporto di lavoro “in nero” è richiesto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite in un decreto dal Ministero del lavoro.
Regolarizzazione italiani e cittadini europei
La presentazione di una domanda di emersione di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, da parte dei datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e dei datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deve essere effettuata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, esclusivamente con modalità informatica, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Il rapporto di lavoro subordinato irregolare, oggetto dell’istanza, deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del decreto “Rilancio”) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
I settori di attività, per i quali è possibile la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, sono i medesimi di quelli previsti per la regolarizzazione degli stranieri:
· agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
· assistenza alla persona per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
· lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In particolare, per quanto riguarda le attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, l’INPS (con la circolare n. 68/2020) evidenzia la possibilità di equiparare alle famiglie anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero:
· le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari),
· le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi,
· le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra queste comunità rientrano anche le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
La domanda di emersione potrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Inoltre, è richiesto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto dal Ministero del lavoro.
Domanda per un permesso di soggiorno temporaneo
Infine, per quanto riguarda la domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, questa va presentata dal cittadino straniero al Questore della provincia in cui dimorano, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e nel settore domestico e riscontrabile da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Ricordo che domanda potrà essere fatta da cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
I requisiti che il soggetto straniero deve possedere sono:
· essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
· risultare presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato dalla medesima data;
· aver svolto attività di lavoro, nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e nel settore domestico, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
· comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta.
La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente per il tramite degli Uffici Postali dedicati, inoltrando l'apposito kit postale, compilato e sottoscritto a cura dell'interessato, contenente la documentazione necessaria per la definizione del procedimento amministrativo. Sarà l’ente gestore che provvederà a trasmetterla alla competente Questura.
Il soggetto, prima dell’inoltro della domanda, dovrà versare un contributo di 130 euro più una cifra di 30 euro per gli oneri relativi agli adempimenti effettuati.
La Questura verifica l'ammissibilità dell'istanza e accerta l'insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi all'accoglimento della stessa. Detta verifica, per quanto riguarda i documenti di lavoro (es. contratto, cedolino paga, ecc.) avviene da parte del competente Ispettorato del lavoro.
Qualora il lavoratore straniero trovi un lavoro, in uno dei settori di attività previsti dalla norma (agricoltura, allevamento, pesca e settore domestico) e riportati analiticamente nel decreto 27 maggio 2020, potrà fare domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per lavoro subordinato.
Per avviare la procedura di emersione, il datore di lavoro (persona fisica, ente o società), deve attestare, tra le altre cose, il possesso di un reddito imponibile o di un fatturato, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiore a 30.000 euro annui.
Per quanto riguarda la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico (es. colf, badante, ecc.), il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composta da più soggetti conviventi. Per il suddetto calcolo, il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito, anche se non conviventi. La verifica dei requisiti reddituali, comunque, non si applica al datore di lavoro domestico affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Il Ministero dell’Interno, nel decreto 27 maggio 2020, precisa che nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (per esempio l’assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato.
Un’altra specifica riguarda la dichiarazione di emersione presentata, allo Sportello unico per l’immigrazione, per più lavoratori extracomunitari irregolari. Il Ministero dell’Interno precisa che la domanda, ai fini sulla congruità dei requisiti reddituali del datore di lavoro, in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dallo stesso Ministero del lavoro.
Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua, in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultino congrui.
Per i soli imprenditori agricoli la valutazione potrà avvenire anche in base agli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
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