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Archivio newsAgenti cancerogeni e mutageni: nuove tutele per i lavoratori esposti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Si introducono in particolare nuove misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori .
In attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020 il decreto legislativo n. 44 del 1° giugno 2020 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il provvedimento modifica le norme volte ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all'attuale normativa, si prevede che il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
In ossequio alla nuova Direttiva UE, si aggiungono inoltre 11 sostanze cancerogene all'elenco delle sostanze pericolose e fissa una serie di nuovi valori limite.
Tra le principali novità c’è anche la previsione che l'autorità nazionale responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori potrà ora decidere di proseguire la sorveglianza dopo la fine dell'esposizione, per tutto il tempo necessario a salvaguardare la salute dei lavoratori.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Decreto legislativo 01/06/2020, n. 44 (G.U. 09/06/2010, n. 145)