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Archivio newsAssegno universale per i figli e riforma dei congedi: approvato il Family Act
Istituzione di un assegno mensile universale erogato a tutti i nuclei familiari con uno o più figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno età. Un permesso retribuito di almeno 5 ore nell’arco dell'anno scolastico per recarsi ai colloqui con i professori e un congedo parentale di almeno 2 mesi, non cedibile all’altro genitore con estensione della disciplina anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni. Sono alcune delle novità del disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il cd. Family Act licenziato dal Governo.
Via libera dal Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, al disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, definito "Family Act".
Il disegno di legge, collegato alla legge di Bilancio 2020, definisce i criteri e i principi guida a cui dovranno attenersi i decreti delegati di prossima emanazione nel prevedere le misure a sostegno della genitorialità, della funzione educativa e sociale delle famiglie, per contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. Vediamo nello specifico i contenuti della riforma.
L’articolo 1 del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che il Governo, nell’adottare i decreti attuativi, si attenga a specifici principi e criteri direttivi generali. In particolare, si richiede che le misure vengano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell'ISEE e tenendo conto, ai fini della determinazione dell’importo del nuovo assegno, del numero dei figli.
Si dovrà inoltre promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile, volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito.
Altro principio cardine è il riconoscimento del valore sociale delle attività educative e di apprendimento dei figli con l'adozione di misure e agevolazioni fiscali che vadano dalle deduzioni dall’imponibile alle detrazioni dall’imposta delle spese sostenute dalle famiglie ovvero il riconoscimento di una somma in denaro vincolata allo scopo.
Infine, si dovrà prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano e facilitino l’accesso si nuovi servizi offerti a sostegno alla famiglia.
Il DDL reca una delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico.
L’assegno universale, attribuito a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico, dovrà:
· avere un importo minimo uguale per tutti i nuclei familiari, al quale viene aggiunta una ulteriore quota variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
· essere attribuito mensilmente mediante accredito diretto di una somma di denaro, ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta;
· essere assegnato a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino ai diciotto anni di età, per ciascuna figlia o figlio (per i figli disabili non dovranno sussistere limiti di età).
L'importo dell'assegno verrà maggiorato del 20% in caso di figli con disabilità o di figli successivi al secondo.
L’assegno, il cui importo deve tenere conto dell’età dei figli a carico, non deve concorre a formare il reddito complessivo e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza.
Da ultima è prevista una clausola di salvaguardia: è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo che istituirà l'assegno universale.
Un'altra delega del Family Act è volta al riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli da corrispondersi mediante agevolazioni fiscali ovvero con somme di denaro con vincolo di scopo.
Nell’attuazione della delega, il Governo dovrà innanzitutto razionalizzare i benefici fiscali per i figli a carico, introducendo anche nuove agevolazioni a sostegno delle spese per la crescita, per il mantenimento e l’educazione dei figli.
Si dovranno prevedere contributi per le famiglie:
· che vadano a coprire anche l’intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, asili nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni;
· per le spese sostenute per gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica;
· per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
· per le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici e di supporti informatici per i figli a carico studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado;
·per le spese sostenute in favore dei minori, affetti da patologie fisiche e non fisiche ivi compresa la diagnosi di disturbo dell’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
Un ulteriore criterio di delega prevede che vengano previste agevolazioni per forme di sostegno al welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi per il potenziamento, il riordino e l’armonizzazione della disciplina inerente i congedi parentali.
La riforma, che recepisce quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, dovrà prevedere, previo preavviso al datore di lavoro, il diritto dei genitori lavoratori di usufruire di un permesso retribuito, della durata di almeno 5 ore nell’arco dell’anno scolastico, per recarsi al colloquio con i professori e stabilire un periodo minimo, non inferiore a 2 mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio.
Si dovranno poi introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore, sottoscritta dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Novità in arrivo anche per il congedo di paternità. I decreti delegati dovranno stabilire un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita della prole, che sarà concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore.
Il diritto al congedo di paternità non potrà essere subordinato ad una anzianità lavorativa e di servizio minima.
Il lavoratore dovrà fornire un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro definito sulla base dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
In sede di attuazione, si dovranno prevedere misure specifiche per un’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni.
Il Governo è poi delegato ad adottare delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile che prevedano:
· un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici, erogata dall’INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;
· una percentuale di detraibilità, ovvero la deducibilità, delle spese per addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato;
· una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio.
I decreti delegati dovranno poi stabilire che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in smart working e prevedere misure premiali per i datori di lavoro che, in applicazione dei CCNL, stabiliscono modalità di lavoro flessibile.
Infine, entro 24 mesi, dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte al sostegno alle famiglie per la formazione della prole ed il conseguimento, da parte dei figli, dell’autonomia finanziaria.
La riforma dovrà prevedere detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per:
· per l'acquisto di libri universitari per ciascun figlio maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;
· l’affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario.
Saranno altresì previste agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa per le giovani coppie, di cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della domanda.
La riforma comporterà l’abrogazione o la modifica della disciplina relativa alle seguenti misure:
· detrazioni fiscali per minori a carico;
· assegno per il nucleo familiare ed assegni familiari;
· assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
· assegno di natalità;
· premio alla nascita;
· buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l’infanzia;
· fondo di sostegno alla natalità.
Mappa della riforma
Decreto Delegato previsto dal DDL | Termine per l’esercizio della delega |
Istituzione dell’assegno universale | Entro il 30 novembre 2020 |
Riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli e delle figlie | Entro 12 mesi |
Disciplina dei congedi parentali e di paternità | Entro 24 mesi |
Incentivi al lavoro delle madri e l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro | Entro 12 mesi |
Incentivi all’autonomia ed al protagonismo giovanile | Entro 24 mesi |