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Archivio newsAssetti aziendali e nuova finanza nel contesto dell’emergenza Covid-19
Nell’accesso a finanziamenti garantiti, in particolare quelli previsti dal decreto Liquidità, ricopre particolare importanza l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese. anche al fine di prevenire, o comunque limitare, eventuali conseguenze, anche in termini di reati penali, nelle quali l’imprenditore potrebbe incorrere nel caso in cui l’attività, nel suo complesso, risulti non adeguatamente pianificata. Di questi aspetti si è occupata la Fondazione Centro Studi UNGDCEC con la circolare n. 3 dell’8 giugno 2020.
Il contesto socio-economico che va delineandosi per effetto dell’emergenza sanitaria in atto pone le imprese innanzi a drammatiche difficoltà che, nei prossimi mesi, potrebbero trasformarsi, per molte di esse, nell’oggettiva impossibilità di proseguire la propria attività imprenditoriale.
In tale scenario il Legislatore è intervenuto con una serie di azioni finalizzate, da un lato, a garantire la liquidità necessaria alle imprese e, dall’altro, derogando o rinviando una serie di disposizioni normative, al fine di evitare situazioni di tracollo con inevitabili conseguenze sul sistema economico ed occupazionale. Si pensi, ad esempio, agli interventi introdotti con il decreto Liquidità in merito all’inoperatività degli obblighi civilistici di cui agli articoli 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. e della causa di scioglimento ex articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. nonché alla deroga al principio della postergazione dei finanziamenti, operando, per converso, una presunzione di positiva valutazione della continuazione dell’attività, contestualizzata alla data del 23 febbraio 2020.
In materia di rinvii si annovera il differimento dell’entrata in vigore Codice della Crisi al 1° settembre 2021 che, tuttavia, non ha inciso sulle disposizioni già in vigore dallo scorso marzo 2019, tra cui l’art. 375 che, incidendo sull’art. 2086 c.c. rafforza in capo all’imprenditore l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
La costituzione e il consolidamento di detti assetti risulta funzionale a intercettare segnali di crisi in una prospettiva forward looking tale da definire le strategie e le azioni maggiormente opportune per farvi fronte, tutelando la continuità aziendale e, con essa, la creazione di valore. Ne discende che adeguati assetti aziendali possano dispiegare tutta la propria utilità e costituire l’arma vincente per superare la tempesta economica in atto, attraverso il ripensamento del modello di business e l’opportuna pianificazione delle azioni da porre in essere nel breve e nel medio periodo.
Su tali aspetti si sofferma la circolare n. 3 del 2020 emanata dalla Fondazione Centro Studi UNGDCEC, che tratta il tema degli assetti aziendali e della nuova finanza nel contesto di emergenza sanitaria.
L’emergenza sanitaria e i provvedimenti restrittivi adottati hanno determinato per le imprese un drastico calo dei ricavi, in contrapposizione alla permanenza di costi invariati o, anzi, aumentati, in ragione, ad esempio, al necessario adeguamento ai nuovi protocolli di sicurezza sanitaria. L’attuale contesto ha inciso in maniera decisiva sulle dinamiche finanziarie delle imprese generando una “sete di liquidità” rispetto alla quale il governo ha inteso rispondere attraverso una serie di misure contenute nel c.d. Decreto Liquidità, finalizzate a favorire l’accesso a nuova finanza attraverso un sistema di “garanzie di Stato” variamente articolate.
Particolare attenzione è rivolta al sistema di garanzie introdotto all’art. 13, comma 1, lettera n) e lettera m) del decreto Liquidità, che ha registrato in sede di conversione rilevanti modifiche:
- in termini di ammontare, con la soglia massima innalzata da 25.000 a 30.000 euro;
· per quanto concerne la durata massima, da 72 a 120 mesi, con 24 mesi di preammortamento;
· con la possibilità, introdotta dalla lettera m-bis), di estensione alle imprese che ne abbiano già fatto richiesta di procedere ad una rinegoziazione dei termini per il rimborso, potendo beneficiare di una maggiore dilazione e della conseguente riduzione dell’importo delle singole rate.
La circolare va oltre il dato normativo e l’analisi dei requisiti formali, concentrandosi piuttosto su come, in piena vigenza delle disposizioni contenute all’art. 2086 c.c., l’accensione di nuovo debito debba essere opportunamente pianificata in quadro complessivo di revisione del business e del piano di impresa, compatibilmente con la dimensione e con la complessità della singola realtà imprenditoriale.
In altri termini, ben consci che la nuova finanza di cui si tratta si innesti, tendenzialmente, in un tessuto imprenditoriale di piccole dimensioni, l’accesso all’indebitamento, dettato da ragioni di necessità in un contesto di emergenza, può - anzi, deve - essere il momento per far emergere una cultura imprenditoriale che guardi al futuro e lo programmi, con la dovuta prudenza e ragionevolezza.
Qualunque sia la dimensione imprenditoriale è questo il momento, infatti, per procedere con un attento check-up aziendale e un’approfondita pianificazione economico finanziaria, che parta dall’aggiornamento delle stime dei ricavi, dei tempi medi di incasso e dalla probability of default associata, per proseguire con un’attenta stima dei costi, tenendo conto dei mutati canoni di produttività aziendale e dei nuovi rischi che l’impresa è chiamata ad affrontare.
Particolare attenzione dovrà essere riservata:
- al rischio sanitario, ad esempio quale rischio che le misure adottate non siano sufficienti ad evitare ovvero a contenere il contagio sul luogo di lavoro, con la valorizzazione di un nuovo capitolo di spesa che si estende dai sistemi di protezione fino ai maggiori oneri che potrebbero essere richiesti ove il contagio investa un determinato ciclo di lavorazione o uno specifico turno di lavoro;
- al rischio produttivo, da qualificarsi come il rischio che il ciclo di lavorazione subisca ritardi o interruzioni per ragioni sanitarie o industriali, legate alla filiera di appartenenza;
- al rischio contrattuale dipendente dalla possibilità che una quota significativa di ordini e commesse siano annullati, con conseguente (ulteriore) contrazione dei ricavi prospettici.
In questo contesto si inserisce la finanza garantita di cui all’art. 13, comma 1, lettere m) e n) del decreto Liquidità, il cui accesso va attentamente valutato e programmato, anche alla luce dei vincoli di utilizzo imposti dalla norma, onde evitare che il ricorso al debito possa minare gli equilibri aziendali e/o essere impiegato per finalità diverse, con conseguenti responsabilità in capo all’imprenditore.
In tema di responsabilità occorre innanzitutto premettere che, salvo intenti fraudolenti, le scelte imprenditoriali non possano non essere calate nell’attuale realtà, in considerazione di una prospettiva di emergenza globale determinata da un evento imprevisto ed imprevedibile nelle sue potenziali conseguenze; ciò nonostante, si potrebbe correre il rischio di ulteriori conseguenze in capo all’imprenditore, già duramente provato, seppur mosso dalla necessità di reagire alle avversità e dalla volontà di favorire la continuità aziendale.
L’aspetto delle responsabilità connesse alla fruizione dei prestiti garantiti richiede approfondimenti legati sia all’accesso che all’utilizzo degli stessi:
- in primo luogo, è da valutare il rischio che il potenziale beneficiario avanzi la richiesta dichiarando dati non veritieri, con la conseguenza di incorrere nella decadenza dal beneficio (art. 75, D.P.R. n. 445/2000) e nel reato di falsità ideologica commessa in atto pubblico di cui all’art. 485 c.p.;
- vi è poi da considerare l’ulteriore rischio, nel caso di successiva dichiarazione di fallimento dell’impresa, che possa integrarsi la fattispecie della bancarotta preferenziale (ex art. 216, comma 3, l.f.) ove si sia operata un’alterazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori stabilito;
- oltre alla responsabilità per il ricorso abusivo al credito operato al fine di dissimulare il dissesto o lo stato di insolvenza, incorrendo nella fattispecie criminosa di cui all’art. 218 l.f.
Alla luce di quanto esposto, benché in un contesto estremamente complesso, la previsione contenuta nel novellato articolo 2086 c.c., in linea con lo spirito del Codice della crisi, può essere vista con favore quale momento per ridisegnare la propria attività imprenditoriale, ridefinire gli assetti aziendali e rideterminare i piani industriali e strategici, ove anche la decisione di accedere ai prestiti garantiti sia frutto di una decisione ponderata e finalizzata al raggiungimento di uno scopo preciso (favorire la continuità aziendale e la creazione di valore), che risulti omogenea nel quadro complessivo delle fonti a fronte degli impieghi che si intendono realizzare e che tenga conto dello stato di salute dell’impresa.
In questo modo, appare chiaro come anche il “semplice” accesso a nuova finanza possa costituire uno strumento capace di trasformare una crisi in un punto di svolta e di rinascita economica. Allo stesso modo, eventuali responsabilità dovranno essere opportunamente ponderate tenendo conto del particolare contesto di emergenza, in un’ottica non punitiva della coraggiosa e tempestiva reazione volta a salvaguardare la continuità aziendale, a prescindere dal risultato raggiunto.
Fondazione Centro Studi UNGDCEC, circolare 08/06/2020, n. 3