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Archivio newsCig fruibile subito. Più tempo per le domande di emersione
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con cui si prevede che le ulteriori 4 settimane di cig o assegno ordinario, previste dal decreto Rilancio, potranno essere utilizzate anche immediatamente, e dunque in largo anticipo rispetto al bimestre settembre/ottobre inizialmente previsto. Il decreto contiene inoltre la proroga dei termini per presentare le istanze di accesso al Reddito di emergenza e di emersione di lavoratori extracomunitari irregolarmente soggiornanti nel nostro Paese.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 52 del 15 giugno 2020 con cui viene previsto che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane.
Le domande per i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.
Le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.
Presidente della Repubblica, decreto legge 16/06/2020, n. 52 (G.U. 16/06/2020, n. 151)