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Personale non medico case di cura private: trovato l’accordo per il rinnovo del CCNL

AIOP e ARIS con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, in data 10 giugno 2020, hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione, che decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018. L’accordo sarà ratificato dalle OO.SS. entro il 30 luglio 2020. Previsti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2020.

Per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione, in data 10 giugno, è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018; sarà ratificata dalle OO.SS. entro il 30 luglio 2020.

Il contratto si applica ai lavoratori che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad Aiop ed Aris per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza, nonché ai Centri di riabilitazione che alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 10 giugno 2020 ancora adottino il previgente c.c.n.l. per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.

Previsti nuovi importi della retribuzione tabellare in vigore dal 1° luglio 2020.

Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 10 giugno 2020, sarà riconosciuto un importo una tantum pari ad euro 1.000, in 2 tranches.

La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per gli altri dipendenti, con distribuzione su 6 giorni ovvero su 5 giorni laddove l'organizzazione aziendale lo consenta.

L'orario di lavoro può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, prevedendosi orari superiori o inferiori alle 36 o 38 ore (a seconda della categoria di appartenenza), con un minimo di 28 ore e corrispettivamente, periodi, fino a 4 mesi nell'anno, un massimo di 44 ore settimanali.

La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate su un periodo non superiore a 6 mesi.

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto quando le assenze per malattia superino i 540 giorni complessivi nell'arco di un quadriennio mobile.

I lavoratori a tempo indeterminato e determinato, adibiti a mansioni compatibili con lo svolgimento della prestazione al di fuori della sede di lavoro, potranno volontariamente richiedere di aderire a forme di lavoro agile ai sensi della l. n. 81/2017, previa stipula di eventuale accordo individuale.

Scheda di sintesi delle novità contrattuali

Ipotesi di accordo 10/06/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2020/06/17/personale-non-medico-case-cura-private-accordo-rinnovo-ccnl

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