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Archivio newsCassa integrazione e assegno ordinario Covid-19: primi chiarimenti dell’INPS
L'INPS, nel messaggio n. 2489 del 2020, ha fornito le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario. L’Istituto ha preannunciato anche il rilascio delle nuova procedura di domanda INPS di CIG in deroga, con riferimento all’anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali spettanti ai lavoratori. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
L’INPS, con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, comunica che il 18 giugno 2020 saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.
In applicazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 52 del 2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, è previsto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD: le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Per quanto riguarda la CIG in deroga, le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9+5 autorizzate dall’INPS), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata:
- per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà” - “Cig Ordinaria”;
- per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
- per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS all’interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.
La misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.
INPS, messaggio 17/06/2020, n. 2489