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Archivio newsAziende industriali vetro, lampade e display: rinnovato il CCNL
ASSOVETRO con FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, con l'accordo del 19 giugno 2020, hanno rinnovato il CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display. Viene stabilito un aumento dei minimi tabellari pari a euro 63 a regime al livello D1, da corrispondere in 2 tranche. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022.
Con l'accordo 19 giugno 2020 è stato rinnovato il CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022.
L'accordo stabilisce un aumento dei minimi tabellari pari a euro 63 a regime al livello D1, da corrispondere in 2 tranche con le seguenti decorrenze:
- euro 30 dal 1° gennaio 2021;
- euro 33 dal 1° gennaio 2022.
Per le aziende della produzione di vetro piano, di lana e filati di vetro, per quelle delle seconde lavorazioni del vetro piano e per quelle del vetro artistico e tradizionale, le decorrenze sono posticipate rispettivamente al 1° giugno 2021 e al 1° giugno 2022.
In assenza di precise indicazioni delle Parti stipulanti, non è stato possibile sviluppare redazionalmente le tabelle.
La maggiorazione per lavoro notturno compreso in turni avvicendati spetta al lavoratore adibito anche solo temporaneamente al lavoro notturno compreso in turni avvicendati.
Dal 1° settembre 2022 l'indennità in cifra fissa per turno notturno viene elevata:
- a euro 6,5 per turno (settore Vetro);
- a euro 4,5 per turno (settore Lampade).
A far data dalla sottoscrizione dell'accordo 19 giugno 2020:
- nel settore Vetro, al lavoratore turnista a ciclo continuo in forza da oltre 20 anni e con una anzianità contributiva I.v.s. di almeno 28 anni che venga non temporaneamente adibito, per esigenze tecnico produttive, ad altra attività resa in regime di orario giornaliero o di semi turno, sarà conservata a titolo di E.d.r., in cifra fissa, l’indennità media di turno precedentemente percepita, in ragione di tanti 28esimi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno, con un massimo di 28/28esimi. L’E.d.r. cesserà di essere corrisposto qualora il lavoratore torni ad essere adibito al lavoro in turni continui;
- nel settore Lampade, al lavoratore turnista addetto da oltre 20 anni a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) e con un’anzianità contributiva ai fini pensionistici di almeno 28 anni, che venga non temporaneamente adibito, per esigenze tecnico produttive, ad altra attività resa in regime di orario giornaliero o di semi turno, sarà conservata in cifra fissa ad personam l’indennità media di turno ultimamente percepita, in ragione di tanti 28esimi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno a ciclo continuo, con un massimo di 28/28. La cifra cesserà di essere corrisposta qualora il lavoratore torni ad essere adibito al lavoro in turni continui.
Viene introdotto l'istituto delle ferie solidali, che sarà disciplinato dalla contrattazione aziendale e di cui le Parti predisporranno delle Linee guida entro 1 anno.
Il trasferimento dei lavoratori di età superiore ai 55 anni potrà avvenire con il consenso degli interessati.
L'aspettativa concessa in relazione a malattie di particolare gravità viene elevata da 4 a 12 mesi.
La disciplina dell'aspettativa in caso di tossicodipendenza è estesa anche alle patologie alcolcorrelate.
Dal 1° gennaio 2021, in caso di malattia il lavoratore in part time orizzontale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;
c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni.
Ai lavoratori che al 31 dicembre 2020 abbiano già superato il periodo di comporto secondo la normativa precedentemente in vigore, continuerà ad applicarsi tale normativa.
La conservazione del posto non può superare l'80% della prestazione annua concordata (fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 36 mesi nel caso di più assenze), nel part-time verticale o misto.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata dall’autorità, hanno diritto, su richiesta, alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in tempo parziale.
Le Parti si impegnano alla predisposizione di linee guida entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo 19 giugno 2020.
Da gennaio 2022, il contributo assicurativo per premorienza o invalidità permanente al Fonchim viene elevato allo 0,25% della retribuzione utile per il TFR.
Accordo 19/06/2020