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Archivio newsInvalidi totali al lavoro: importo dell'assegno mensile da adeguare
Con una sentenza del 23 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha sancito il principio di legittimità in base al quale anche l’assegno spettante agli inabili al lavoro, per effetto di gravi disabilità, debba essere ricondotto all’importo minimo, pari a 516 euro spettante alla generalità dei trattamenti pensionistici. L’importo erogato sino ad oggi appare infatti manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e dunque in contrasto con il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio in data 23 giugno 2020, esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino, ha stabilito che la somma di 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non garantisce a tali soggetti risorse sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. Si tratta dunque di una previsione che viola il diritto al mantenimento che la Costituzione, all’articolo 38, garantisce agli inabili. La sentenza, non ancora depositata, riguarda il caso di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno. La Corte Costituzione ha dunque affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (ovvero all’importo di 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge.
L’ incremento dovrà dunque essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro: la pronuncia infatti non ha effetto retroattivo e si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.