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Reddito di emergenza: più tempo per presentare le domande. Cosa fare

Le domande per fruire del Reddito di emergenza possono essere presentate fino al prossimo 31 luglio. A stabilirlo è il decreto legge n. 52/2020 che non modifica i requisiti di residenza, economici e patrimoniali stabiliti dal decreto Rilancio. L'importo del Rem va da un minimo di 400 euro mensili a un massimo di euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza, nel nucleo familiare, di disabili gravi o non autosufficienti. La richiesta può essere presentata tramite i Centri di assistenza fiscale, direttamente online, dal sito www.inps.it o tramite i servizi offerti dai Patronati.

L'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 proroga dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020 il termine di presentazione delle domande di fruizione del Reddito di Emergenza, lasciando invariati i requisiti di spettanza stabiliti dal decreto Rilancio (dl n. 34/2020) e le modalità di presentazione della domanda (circolare INPS n. 69 del 3 giugno 2020). Ma cosa è il Reddito di Emergenza, chi può chiederlo e con quali modalità?

Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno al reddito introdotta dall'art. 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. “decreto Rilancio”) per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'erogazione del Rem è subordinata al possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

Requisiti di residenza

Colui che richiede il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Non è richiesta una durata minima di permanenza nel Paese.

Requisiti economici

Per fruire del REM, il reddito familiare, nel mese di aprile 2020, deve essere stato inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio. In particolare, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne.

Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Altri requisiti patrimoniali e reddituali

Il patrimonio mobiliare familiare - riferito all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) - deve essere inferiore alla soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000.

Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Inoltre è richiesto un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Avvertenza: il nucleo familiare è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem. Ai fini della verifica dei requisiti, si considerano valide le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Non è invece idonea l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il Rem va da un minimo di 400 euro mensili a un massimo di euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e in altri specifici casi. Gli importi vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza mutuata dal Reddito di Cittadinanza (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Esempi di calcolo del valore mensile del Rem in relazione alla composizione del nucleo familiare (circolare INPS n. 69/2020):

Composizione nucleoScala di equivalenzaImporto Rem
Un adulto1400 euro
Due adulti1.4560 euro
Due adulti e un minorenne1.6640 euro
Due adulti e due minorenni1.8720 euro
Tre adulti e due minorenni2*800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave2.1**840 euro

* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

N.B. la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Prima di procedere alla richiesta del Rem occorre verificare i profili di incompatibilità con redditi e prestazioni eventualmente percepiti dal richiedente o dal nucleo familiare a cui appartiene.

ll Rem non è, per esempio, compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

· lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;

· liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;

· liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza professionali;

· lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;

· lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

· lavoratori dello spettacolo;

· lavoratori agricoli;

· lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

· lavoratori intermittenti;

· lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

· incaricati alle vendite a domicilio;

· lavoratori domestici.

N. B: si tratta dei bonus di cui al Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ovvero di una delle indennità di cui al decreto Rilancio (articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020).

Inoltre il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti:

· titolari di pensione diretta o indiretta;

· titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

· percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Il reddito di emergenza è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2020, attraverso:

· i centri di assistenza fiscale;

· gli istituti di patronato;

· il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

La domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

La procedura dell'INPS, disponibile in Prestazioni e Servizi/Reddito di Emergenza, comprende le seguenti funzionalità:

Acquisizione nuova domanda: per inserire una nuova domanda. La procedura si chiude con la comunicazione di protocollo identificativo associato alla domanda. In caso di un problema in fase di salvataggio verrà visualizzato lo specifico messaggio di errore. Premendo il pulsante “Informazioni tecniche”, viene presentato il dettaglio dell’errore.

Visualizzazione e modifica delle domande: i cittadini possono visualizzare le loro domande sotto la voce “Lista domande ed esiti” presente nel sottomenu “Gestione Domanda”. Gli enti abilitati invece possono farlo sotto la voce “Lista domande ed esiti” presente nel sottomenu “Gestione Domanda”

Sulla singola domanda si possono effettuare le seguenti azioni:

Fonte: INPS

Esiti: per visualizzare gli esiti delle loro domande selezionando la voce “Lista domande ed esiti” presente nel sottomenu “Gestione Domanda”. Per rendere noto subito l’esito del procedimento, l’INPS comunica comunque l’accoglimento o la reiezione (con le motivazioni del mancato accoglimento) mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.

Il Rem viene erogato dall'INPS per due mensilità, a decorrere dal mese di presentazione della domanda, mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa dal richiedente nel modulo di domanda.

Se l’Iban indicato in domanda non è corretto (perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato), il Rem viene pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.

Il Reddito di Emergenza è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/06/24/reddito-emergenza-tempo-presentare-domande

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