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Registro Nazionale aiuti di Stato: modalità di registrazione degli incentivi INAIL

Con la circolare n. 26 del 2020, l’INAIL predispone una sintesi delle modalità e degli obblighi di comunicazione degli sgravi sui premi assicurativi fruiti dai datori di lavoro aventi diritto al Registro nazionale degli aiuti di Stato, anche con riferimento alla nuova sezione Covid-19. Tutti gli importi devono essere caricati a sistema secondo il criterio di cassa e solo se di importo soglia superiore a 10.000 euro.

L’INAIL, con la circolare n. 26 del 25 giugno 2020, riassume la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, indicando gli sgravi sui premi assicurativi oggetto dell’obbligo di registrazione. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

- gli aiuti di Stato;

- gli aiuti de minimis;

- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale;

I soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti sono tenuti ad avvalersi del Registro:

- al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 23420;

- al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti, anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

Il Registro nazionale aiuti di Stato è accessibile da chiunque all’indirizzo https://www.rna.gov.it, nel quale è pubblicata anche tutta la documentazione tecnica (sezione “Supporto documentale”) e il quadro normativo (suddiviso in “I regolamenti comunitari” e “Quadro normativo nazionale”).

È stata recentemente creata una nuova sezione riguardante specificatamente gli aiuti di Stato in materia di COVID-19, a seguito della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto.

Costituiscono aiuti di Stato non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione e che quindi sono soggetti all’obbligo di registrazione nel RNA da parte dell’Inail:

- lo sgravio previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 contenente disposizioni per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione;

- lo sgravio per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a favore delle imprese armatrici è previsto l’esonero dal versamento dei premi assicurativi dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 3036.

L’esonero totale previsto per le navi iscritte al predetto Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività croceristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ha chiarito che il suddetto limite va inteso in senso cumulativo, nel senso che si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. L'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, con la conseguenza che devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

Deve in ogni caso essere utilizzato il criterio contabile di cassa, per cui devono essere pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare.

INAIL, circolare 25/06/2020, n. 26

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/26/registro-nazionale-aiuti-stato-modalita-registrazione-incentivi-inail

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