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Reddito di cittadinanza: importo decurtato per mancata fruizione

Con decreto del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spiega le modalità di applicazione al reddito di cittadinanza della decurtazione, nella misura del 20%, che viene effettuata sul beneficio nel caso non sia stato interamente speso. La decurtazione può essere effettuata sia su base mensile che su base semestrale. Il reddito di cittadinanza, infatti, non permette il risparmio e l’accumulo, in quanto erogato per le esigenze mensili della famiglia e come tale va speso interamente entro i 30 giorni successivi all’accredito.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 marzo 2020 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze disciplina le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione degli arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

L'importo da sottrarre viene determinato confrontando il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese.

Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo periodo, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. L'importo sottratto non può comunque superare il limite del 20% del beneficio mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo periodo.

In ogni semestre di erogazione, è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. L'importo da decurtare è confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre. Il saldo è considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta.

Le decurtazioni non operano se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 02/03/2020 (G.U. 30/06/2020, n. 163)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/07/01/reddito-cittadinanza-importo-decurtato-mancata-fruizione

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