• Home
  • News
  • Taglio del cuneo fiscale in busta paga: a chi e quando spetta

Taglio del cuneo fiscale in busta paga: a chi e quando spetta

Novità in busta paga e nell’elaborazione del libro unico del lavoro dal mese di luglio. Diventa, infatti, operativo il taglio del cuneo fiscale per il reddito di lavoro dipendente. Il vecchio bonus Renzi va in soffitta e viene sostituito da un nuovo bonus diverso nella struttura e negli importi spettanti a ciascun lavoratore dipendente. Inoltre, viene ampliata la platea dei beneficiari. Spetta al sostituto d’imposta erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. Quale è la procedura corretta per il calcolo del nuovo bonus IRPEF?

E’ operativa dal 1° luglio 2020 la disciplina, introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

La nuova normativa modifica la struttura e i requisiti di spettanza del bonus IRPEF, ampliando la platea dei beneficiari con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati.

Al riguardo è bene ricordare che il decreto Rilancio stabilisce che sia il bonus Renzi di 80 euro (abrogato dal 1° luglio 2020) che il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1° luglio 2020) sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a seguito della riduzione dell’attività lavorativa in corso nel periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.

Il bonus spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.

Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti:

- Lavoratori dipendenti

- Soci di cooperative

- Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi

- Titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale

- Collaboratori coordinati e continuativi

- Sacerdoti

- Lavoratori socialmente utili

- Percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.

Nella determinazione del reddito complessivo rientra l’ammontare dei redditi di ogni categoria (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) al netto di:

- reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;

- premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.

N.B. Sono inclusi anche le rendite derivanti dall’affitto di immobili soggetti a cedolare secca.

Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.

Il sostituto d’imposta effettua una valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e degli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

L’ammontare del credito effettivamente erogato nel LUL va riportato nella CU relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta l’erogazione, secondo il principio di cassa.

N.B. Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.

L’erogazione del bonus effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le tipologie di tributo esponibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura. Il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato è il 1701.

Il taglio del cuneo fiscale sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti va operato rideterminando il bonus IRPEF rispetto al quale viene introdotta una ulteriore detrazione. Tale ulteriore detrazione dall’imposta lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:

a) 600 euro, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro;

b) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo risultante dal seguente (35.000 euro - reddito complessivo)/7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

c) se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Il beneficio dunque:

- è pari a 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;

- è pari a 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;

- diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

· Cuneo fiscale e bonus Renzi: cosa cambia in busta paga con il decreto Rilancio

· Cuneo fiscale: buste paga di giugno senza il bonus Renzi?

Il sostituto d’imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Esempi di calcolo

Caso A)

I lavoratori che percepiscono un reddito superiore a 28.000 euro ma pari o inferiore a 35.000 euro hanno diritto ad un’ulteriore detrazione pari a 480 euro annui aumentata del risultato della seguente formula: 120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000]. Esempio Reddito complessivo: 32.000 euro. Ulteriore detrazione dal 1º luglio al 31 dicembre: 480 + 120 * [(35.000 – 32.000) / 7.000] = 531,42 euro.

Caso B)

I lavoratori che percepiscono un reddito di importo compreso tra 35 mila e 40 mila euro hanno diritto ad una detrazione pari al risultato della seguente formula: 480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000] Esempio Reddito complessivo: 38.000 euro. Ulteriore detrazione dal 1º luglio al 31 dicembre: 480 * [(40.000 – 38.000) / 5.000] = 192 euro

Caso C)

I titolari di reddito complessivo superiore a 40 mila euro non hanno diritto ad alcun bonus.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/01/taglio-cuneo-fiscale-busta-paga-spetta

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble