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Cig in deroga Covid-19: termini e modalità di richiesta proroga e pagamento diretto

Nella circolare n. 11 del 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra la normativa innovata dal Decreto rilancio con riferimento alla istanza di proroga dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga e del relativo pagamento diretto anticipato che può essere richiesto all’INPS. Recependo quanto previsto dal Decreto Rilancio, il dicastero fornisce così le indicazioni utili relative all’accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all’INPS.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 11 dell’1 luglio 2020, interviene riguardo le ulteriori misure introdotte dal Governo in materia di trattamenti di integrazione salariale, con specifico riferimento alla possibilità di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane di proroga disposte per la cig e l’assegno ordinario e di richiedere il pagamento diretto e anticipato dell’indennità direttamente all’INPS.

Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane. Le aziende, qualora abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive.

Il pagamento diretto, con anticipo del 40%, da parte dell'INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”. La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza recante la firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande devono essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:

- entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (3 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020) o riduzione dell’attività o comunque, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione (17 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020);

- entro il 15 luglio 2020, a pena di decadenza, per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione intercorsi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;

- entro 30 giorni dalla comunicazione trasmessa in modo errato, se sono stati commessi degli errori riguardo la tipologia di trattamento da richiedere o comunque errori o omissioni che hanno impedito l’accettazione della domanda, a prescindere dal periodo di riferimento della stessa.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’INPS, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

Per le settimane di Cig in deroga successive alle prime 9, i trattamenti di integrazione salariale sono concessi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e il decreto di concessione sarà trasmesso all’INPS entro 48 ore dalla sua adozione.

Con riferimento alle domande presentate direttamente all’INPS, è previsto che l’Istituto autorizzi in via anticipata il pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A tal fine il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, o comunque entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (17 luglio in sede di prima applicazione). L’eventuale recupero degli importi indebitamente anticipati viene operato dall’INPS in capo al datore di lavoro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 01/07/2020, n. 11

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/03/cig-deroga-covid-19-termini-modalita-richiesta-proroga-pagamento-diretto

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