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Archivio newsCongedi Covid-19 per genitori e portatori di handicap: come compilare le denunce contributive
Nella circolare n. 81 del 2020, l’INPS specifica le modalità operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dal decreto Cura Italia e ampliati dal decreto Rilancio. Quest’ultimo provvedimento, ha infatti ampliato nella misura e nell’arco temporale di fruibilità sia il congedo parentale che quello per i portatori di handicap ex L. n. 104/92.
L’INPS, con la circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, fornisce istruzioni in relazione alle modifiche apportate, dal Decreto Rilancio, alla durata del congedo COVID-19 e all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992.
Il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 è stato esteso fino al 31 luglio 2020 ed è aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo.
Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- MV3: congedo parentale riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata;
- MV4: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. n. 104/92con fruizione giornaliera;
- MV5: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L 104/92 con fruizione oraria.
Per la corretta gestione dei congedi COVID-19 nel flusso Uniemens Lista PosPA dovranno essere utilizzati i seguenti Codici Tipo Servizio:
- 89: Congedo parentale per emergenza COVID-19, riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- 90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19;
- 91: Estensione durata permessi retribuiti ex legge n. 104/92, per emergenza COVID-19 in fruizione giornaliera;
- 92: Estensione durata permessi retribuiti ex legge n. 104/92, per emergenza COVID-19 in fruizione oraria.
Per la gestione dei congedi Covid-19 relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotti dal decreto-legge n. 18/2020, sono stati istituiti, per il flusso DMAG e il flusso Uniemens:
- codice “1” dell’elemento “CodiceRetribuzione”, che assume il significato di “Congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni”;
- codice “2” dell’elemento “CodiceRetribuzione”, che assume il significato di “Congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
I periodi di congedo per i quali l’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 prevede l’ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili, dovranno essere dichiarati con l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, utilizzando il Tipo Servizio “93”, già previsto, di cui viene aggiornata la descrizione.
INPS, circolare 08/07/2020, n. 81