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Archivio newsApp mobili: l’utilizzo nell’emergenza epidemiologica per ritornare alla normalità
Con la circolare n. 15/2020 dal titolo “Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19: le regole europee e le scelte nazionali”, Assonime illustra le regole europee e nazionali relative all’utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19, con particolare attenzione alle app di tracciamento dei contatti e allerta. Dopo la fase di lockdown dovuta all’emergenza Covid-19, la revoca progressiva delle misure di contenimento e il ritorno alle normali attività dipenderà dalla capacità dei Governi di isolare i nuovi focolai.
Assonime ha pubblicato una nuova circolare (n. 15 del 9 luglio 2020), dal titolo “Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19: le regole europee e le scelte nazionali” che illustra le regole europee e nazionali relative all’utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19, con particolare attenzione alle app di tracciamento dei contatti e allerta. In questo contesto, sono analizzate le scelte compiute dall’Italia attraverso la predisposizione del sistema nazionale di allerta basato sulla app Immuni. Sono infine evidenziate le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali riguardo alle condizioni in presenza delle quali è possibile utilizzare, oltre all’app Immuni, ulteriori applicazioni a fini di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro.
Dopo la fase di lockdown dovuta all’emergenza Covid-19, la revoca progressiva delle misure di contenimento e il ritorno alle normali attività dipendono dalla capacità dei Governi di isolare i nuovi focolai, in particolare mediante:
- il tracciamento dei contatti delle persone contagiate,
- test diagnostici su larga scala,
- adeguati servizi ospedalieri.
In questo contesto, le tecnologie digitali e, in particolare, le applicazioni (app) installate su smartphone o su altri dispositivi mobili possono essere utili per vari scopi tra cui quello di creare un canale di comunicazione online tra il paziente e il medico.
Tramite le app potrà essere possibile raccogliere dati utili per comprendere l’evoluzione e la diffusione del virus, nonché valutare l’efficacia delle misure di distanziamento fisico.
In assenza delle tecnologie, la stessa attività di tracciamento dei contatti verrebbe svolta dal personale del servizio sanitario utilizzando il metodo tradizionale basato su interviste ai soggetti contagiati circa i loro contatti recenti. Tale metodo di campionamento presenta tuttavia un’elevata probabilità di portare risultati incompleti, dipendendo dalla memoria della persona e dalla sua capacità di identificare le persone a cui è stata vicina. Inoltre, il metodo di tracciamento tradizionale richiede tempi più lunghi e un maggiore dispendio di risorse rispetto a un sistema di tracciamento dei contatti basato sull’uso delle applicazioni digitali.
La circolare è stata suddivisa in due parti:
1) la prima parte illustra le iniziative adottate a livello europeo:
- la raccomandazione della Commissione europea dell’8 aprile 2020 su un approccio comune da parte degli Stati membri per l’utilizzo delle app mobili e dei dati anonimizzati sulla mobilità;
- la guida pratica predisposta dalla rete delle autorità nazionali eHealth per le app di tracciamento dei contatti;
- gli orientamenti della Commissione europea e del Comitato europeo dei garanti privacy su come impostare le app in modo da rispettare le regole in tema di tutela dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;
- le linee guida della rete eHealth per l’interoperabilità delle app nazionali approvate.
2) Nella seconda parte sono analizzate le misure normative adottate in Italia per il trattamento dei dati personali durante la fase emergenziale e le scelte compiute nella messa a punto di un sistema nazionale di tracciamento e allerta mediante la app Immuni.
La circolare evidenzia che il Garante della privacy non riscontra problemi, al fine di contenere il contagio, rispetto all’utilizzo nei luoghi di lavoro degli applicativi disponibili sul mercato, purché gli stessi non comportino il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili.
Questi, sono infatti dispositivi che non devono essere associabili, neanche indirettamente, all’interessato e non devono prevedere la registrazione dei dati trattati. Possono essere utilizzati in ambito aziendale, ad esempio:
- applicazioni che contano le persone in entrata e uscita o valutano il livello di affollamento di un determinato luogo per rispettare le soglie rilevanti al fine del divieto di assembramento,
- dispositivi indossabili (ad esempio braccialetti) che emettono un suono o una vibrazione se si supera la soglia di distanziamento fisico,
- rilevatori di immagini che consentono l’ingresso nel luogo di lavoro solo a soggetti che indossano la mascherina, senza registrare l’immagine o altri dati personali.