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Archivio newsCassa integrazione: l’INPS prevede modalità smart. In quali casi?
La circolare dell’INPS n. 84 del 2020, ennesima puntata del serial “ammortizzatori Covid-19”, chiarisce l’unicità della domanda contenente la richiesta delle ulteriori 4 settimane e i residui, anche di singoli giorni, riferiti a periodi precedenti. Ancora poco chiare le modalità per la cassa integrazione in deroga. Un aspetto sicuramente importante, della circolare è la “strana” apertura, in assenza di notizie certe su eventuali ed auspicabili proroghe delle integrazioni COVID19, delle modalità smart delle integrazioni ordinarie, CIGO ed ASO, una volta esaurito il plafond a disposizione delle integrazioni emergenziali.
Dopo un po' di suspense, e come di consueto in prossimità del weekend, è stata diffusa dall’INPS la nuova, ed attesa, circolare n. 84 del 2020, relativa alle integrazioni salariali a valle del decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e del DL n. 52/2020.
Gli operatori attendevano chiarimenti - o smentite- rispetto ad alcune modalità operative, in particolare per il calcolo dei periodi residui di CIGO e ASO in carico al FIS con causale Covid19, nonché per le istanze relative, se uniche o separate dalle ulteriori nuove settimane. A creare un clima da intrigo amministrativo, quasi una sorta di “spy-story de noantri” ci aveva pensato la nota dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro che rettificava la rotta presa dai precedenti messaggi INPS creando confusione enorme tra gli addetti ai lavori. La nota, probabilmente redatta come documento interno e inopinatamente diffusa al pubblico, commentava la bozza di circolare INPS che era pronta per essere licenziata. Dopo la circolare n. 84 permane ancor più evidente il diverso indirizzo assunto da INPS rispetto a quello del Ministero del Lavoro. Insomma, la situazione è già così fluida e semplice, 26 circolari INPS dal 12 marzo e imprecisato numero di messaggi e note interpretative, che veramente non si sentiva il bisogno di questo incrociar di sciabole tra direzioni generali e uffici legislativi di amministrazioni diverse.
Ma andiamo per ordine e capiamo ad oggi, vista l’altissima fibrillazione amministrativa l’ancoraggio temporale è d’obbligo, come consulenti ed imprese devono comportarsi per la richiesta dei nuovi periodi di ammortizzatore sociale.
L’Istituto ricorda che con l’articolo 68 del decreto Rilancio è stato modificato l’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 e con l’articolo 1 del decreto-legge n. 52/2020 è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto per effetto della norma rivisitata i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, ma per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. Il Dl n. 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19, ha, infine, previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse. Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.
Uno degli aspetti più controversi ed attesi per gli addetti ai lavori era appunto quello legato ai residui ed alla possibilità di loro utilizzo.
Come noto, la trasmissione dell’istanza per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale, anche non consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020. Rimane fermo il periodo ulteriore delle settimane legate alle prime Zone rosse. Si ricorderà che l’Istituto con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 ha introdotto misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda” e con file excel da utilizzare per i calcoli dei residui. In ragione di ciò e per i casi in cui i datori che richiedono integrazioni salariali nel presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, devono allegare alla domanda stessa un file excel compilato, secondo le istruzioni del predetto messaggio n. 2101. Il file excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda a titolo di autocertificazione. Anche per l’ASO in carico al FIS, ed anche questa era istruzione operativa attesa, per il “periodo effettivamente fruito”, si dovrà allegare alla domanda stessa un file excel convertito in pdf. Per le istanze di assegno ordinario già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale.
I predetti files, precisa l’INPS, costituiscono parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, sono resi ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Dal numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.
L’Istituto offre due utili esemplificazioni per il calcolo dei residui.
Caso 1: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020 Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Nel caso dell’esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuano 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l’azienda potrà chiedere. |
Caso 2: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020 Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale: 19/5 = 3,8 settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane – 3,8 settimane). In tal caso l’azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020. |
In tal modo si chiarisce in modo inequivoco che la fruizione dei residui può riferirsi anche alle singole giornate non utilizzate, che per CIGO e FIS non andranno perse ma accomunate alle successive settimane presentate con la nuova istanza.
Il citato DL n. 52 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive, fermo rimanendo i periodi ulteriori per le Zone rosse che avranno una durata massima complessiva di 31 settimane (13 settimane + 14 settimane + 4 settimane).
La circolare 84 ribadisce i nuovi termini più stringenti di presentazione delle domande entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione, come già anticipati con il messaggio 2489/2020 e la precedente circolare n. 78, nonché la modalità e la tempistica circa l’anticipazione del 40% dell’integrazione in caso di pagamento diretto dell’Istituto, che rimane una facoltà e non un obbligo.
Un aspetto sicuramente importante, ancorchè curioso, della circolare in commento è la “strana” apertura, in assenza di notizie certe su eventuali ed auspicabili proroghe delle integrazioni COVID19, delle modalità smart delle integrazioni ordinarie, CIGO ed ASO, una volta esaurito il plafond a disposizione delle integrazioni emergenziali.
INPS precisa che le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, in presenza della disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza. Per le integrazioni salariali ordinarie la richiesta di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.
In questo caso l’Istituto si cimenta in ipotesi esemplificative tese ad “agevolare” l’accesso alle integrazioni salariali ordinarie quali quelle per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. A queste istanze si applicano tutti i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria: 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 148/2015. Si applicheranno alle predette domande il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni; l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015. Però in considerazione del carattere eccezionale della situazione in atto, se l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.
Sempre in un’ottica di facilitazione dell’accesso alle integrazioni per l’INPS risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. EONE (eventi oggettivamente non evitabili - codice evento n. 8, cfr. il messaggio n. 1963/2017).
Ancora non viene chiarita la modalità con la quale i fruitori di ASO emergenziale Covid-19 possano beneficiare degli assegni per il nucleo familiare. Come si ricorderà l’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, prevede che ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Le modalità per rendere operativo questo diritto ancora non ci sono ed il documento INPS in commento si limita ad un laconico “In ordine alle modalità di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), per i Fondi gestiti dall’INPS, saranno fornite le indicazioni di dettaglio con una specifica circolare”. In effetti non c’è nessuna fretta, i lavoratori dovranno attendere la prossima puntata (rectius: circolare) del serial infinito ammortizzatori Covid-19.