News
Archivio newsCIG in deroga Covid-19: criteri di calcolo delle settimane fruite
Arrivano dall’INPS, con la pubblicazione del messaggio n. 2825 del 2020, specifiche indicazioni riguardo le modalità di calcolo delle settimane fruite a titolo di Cassa integrazione guadagno in deroga per Covid-19. La possibilità di richiedere l’autorizzazione delle successive 5 più 4 settimane di integrazione salariale direttamente all’INPS è, infatti, sottoposta alla condizione che le aziende richiedenti abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte delle Regioni per l’intero primo periodo di 9 settimane. A tal fine l’Istituto chiarisce i metodi di computo.
L’INPS, nel messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020 fornisce ulteriori indicazioni riguardo le novità apportate alla disciplina della cassa integrazione in deroga (CIGD) per Covid-19 dal decreto Rilancio e dal decreto n. 52/2020, con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle settimane fruite.
I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono concessi dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.
I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.
L’INPS chiarisce che deve si considera interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane introdotte dal decreto Cura Italia, all’interno del range:
- da 57 a 63 giornate complessive per la generalità dei datori di lavoro;
- da 148 a 154 giornate per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse;
- da 85 a 91 giornate per le aziende con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle.
Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
INPS, messaggio 15/07/2020, n. 2825