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Cassa integrazione: l’intrigo di scadenze e decadenze

Continua il fiume di indicazioni amministrative dell’INPS. Circolari e messaggi che disciplinano le norme da seguire per le domande di CIGO, FIS e CIGD si susseguono in prossimità di termini decadenziali. Nella circolare n. 84, l’INPS conferma che la richiesta delle ulteriori 5 settimane con la causale Covid-19 resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane previste dal D.L. n. 18/2020 e nella circolare n. 86 viene ribadito anche per le domande di CIGD il riconoscimento di un eventuale periodo di 4 settimane in aggiunta alle 9+5 settimane da usufruire esclusivamente una volta esauriti i periodi precedenti. Il tutto in attesa di quello che sarà dei prossimi ammortizzatori emergenziali Covid-19.

L’INPS dopo il lungo silenzio rispetto all’entrata in vigore del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e del D.L. n. 52/2020, e a pochi giorni dalla prima scadenza decadenziale, emana due circolari e altrettanti messaggi in breve tempo che disciplinano nel dettaglio le norme da seguire per le domande di CIGO, FIS e CIGD.

Con la circolare n. 84 del 10/07/2020 l’INPS conferma che la richiesta delle ulteriori 5 settimane con la causale Covid-19 resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane previste dal D.L. n. 18/2020 (per le aziende che hanno unità produttive nella zona rossa le settimane erano 13).

Nella stessa circolare vengono poi dettate le regole per il conteggio del tiraggio ovvero del periodo non fruito delle domande già autorizzate. Lo stesso deve essere dichiarato tramite un file Excel convertito in pdf come già comunicato con il messaggio n. 2101 del 21/05/2020.

Per l’assegno ordinario (FIS) e stato, invece, previsto un diverso prospetto Excel, allegato al messaggio n. 2806 del 14/07/2020, anch’esso da convertire in pdf e da allegare alla domanda di ammortizzatore sociale.

Per le istanze già inviate i datori di lavoro possono inoltrare il modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale. Nel caso di assenza della dichiarazione il periodo autorizzato e quello fruito si considerano coincidenti e questa è una conferma che tranquillizza rispetto a conteggi non sempre semplici.

Sempre la circolare n. 84 ricorda inoltre che le ulteriori 4 settimane possano essere fruite anche prima del 1° settembre purché si sia interamente usufruito di quelle previste nel periodo precedente (9 + 5) e sempre nel limite di 18 settimane. Al punto 1.8 della citata circolare viene prevista una speciale regolamentazione per le aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione con causale Covid-19. Infatti, dette aziende, possono fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dal regime ordinario con tutti i vincoli e i limiti previsti dalla legge n. 148/2015, ma qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non contemplerà le verifiche dei requisiti di transitorietà dell’evento e della non imputabilità.

Con la circolare n. 86 del 15/07/2020 l’INPS, invece, detta le attese regole per la gestione delle domande della cassa integrazione in deroga (CIGD). Tale circolare per prima cosa ribadisce che l’art. 22 del decreto Rilancio prevede l’obbligo dell’accordo, concluso anche in via telematica, con le OO.SS maggiormente rappresentative. Si precisa però che da tale obbligo sono esonerati i datori di lavoro con dimensione aziendali fino a 5 dipendenti. Anche per le domande CIGD viene inoltre ribadito, come per le altre integrazioni salariali, il riconoscimento di un eventuale periodo di 4 settimane in aggiunta alle 9+5 da usufruire esclusivamente una volta esauriti i periodi precedenti.

La vera novità in materia di CIGD deriva dal D.L. n. 34/2020 che ha previsto all’art. 22-quater che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime nove settimane (13 settimane nel caso di aziende nella zona rossa o arancione) sono autorizzati dall’INPS. Pertanto, le aziende che hanno concluso il primo periodo previsto dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020 devono fare richiesta di CIGD attraverso la procedura INPS e non più attraverso i portali delle Regioni.

Nel caso in cui l’azienda non abbia ancora richiesto tutte le settimane previste nel primo periodo (9 per l’intero territorio, 13 per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) deve procedere con la richiesta sul portale della specifica Regione. Il concetto viene ribadito ulteriormente dall’istituto con il messaggio n. 2825 del 15/07/2020 in cui l’Inps definisce i criteri di calcolo delle settimane di CIGD.

La circolare cita il decreto interministeriale del 20/06/2020 che ha stabilito che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalle Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane zona rossa, 13 zona arancione, 9 tutto il territorio) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione preliminarmente alla richiesta all’INPS. L’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze pervenute, verificherà la corretta richiesta delle settimane presso la Regione. Nel caso di presenza di periodi coincidenti con la decretazione regionale gli stessi non verranno, pertanto, autorizzati.

A differenza di quello che avviene con la CIGO e il FIS in questo caso non c’è bisogno di procedere al conteggio del periodo, fruito in quanto si considera fruito il periodo autorizzato. Inoltre, per agevolare e semplificare la gestione si ritiene interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate concesse dalla Regione si collochino all’interno di un RANGE da 57 a 63 giornate complessive. Fermo restando il più ampio periodo per le zone rosse (RANGE 148 – 154 giornate) e zone arancioni (RANGE da 85 a 91 giornate). In sostanza saranno considerate autorizzate, e pertanto sarà possibile richiedere ulteriore periodo all’Inps, nel caso in cui siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.

Il punto 9 della circolare n. 86 conferma il termine di presentazione delle domande CIGD entro il termine decadenziale della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. In sede di prima applicazione detto periodo è spostato al 17 luglio, se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio. In sostanza si prende il termine più favorevole fra la scadenza del trentesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione oppure il 17 luglio.

E’ opportuno però precisare che le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile dovevano essere inviate a pena di decadenza entro il 15 luglio 2020.

La circolare in commento al punto 10 ricorda le modalità di presentazione della domanda di ammortizzatore sociale. La stessa è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Tavola n. 1 - Domanda, sospensione, termine

Domanda Per periodo di sospensione Termine
CIGO dal 23/02/2020 al 30/04/2020 Entro il 15 luglio
dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Entro la fine del mese successivo 17/07/2020
dal 01/06/2020 Entro la fine del mese successivo
FIS dal 23/02/2020 al 30/04/2020 Entro il 15 luglio
dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Entro la fine del mese successivo 17/07/2020
dal 01/06/2020 Entro la fine del mese successivo
CIGD dal 23/02/2020 al 30/04/2020 Entro il 15 luglio
dal 01/05/2020 al 31/05/2020 Entro la fine del mese successivo 17/07/2020
dal 01/06/2020 Entro la fine del mese successivo

Tavola n. 2 - Casistica

Domanda Termine
Respinta o errata Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore
SR41 Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di cassa integrazione oppure se posteriore entro il termine dei trenta giorni dal provvedimento di concessione
Nel caso di autorizzazioni già pervenute 17 luglio se posteriore al termine ordinario

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/17/cassa-integrazione-intrigo-scadenze-decadenze

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