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Archivio newsDazi all’importazione: è possibile la revisione anche dopo la verifica
La Corte di Giustizia UE ritiene che, una verifica fisica delle merci effettuata al momento della loro importazione non può, di per sé, ostare all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana. Ciò in quanto deve sempre valere il principio primario per cui, sempre ed in ogni caso, qualora i dazi all'importazione versati dal dichiarante eccedano quelli dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nel rimborso dell'eccedenza riscossa.
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti, nella causa n. C-496/19, nell’ambito di una controversia tra la Antonio Capaldo SpA e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Italia) in merito alla revisione delle dichiarazioni in dogana di tale società.
Nello specifico, nel corso del 2011 la ricorrente ha importato gazebo dalla Cina, alcuni costituiti da una struttura in ferro e altri da una struttura in alluminio e li ha dichiarati con il codice tariffario 6306 12 00 00, che prevede un’aliquota daziaria del 12% per la merce di cui trattasi, e, con il medesimo codice tariffario, ha proceduto a successive importazioni. A seguito di una revisione contabile interna, effettuata da uno studio di consulenza doganale, la ricorrente nel procedimento principale ha tuttavia considerato che il codice tariffario attribuito a tali gazebo non fosse corretto e che, i gazebo dotati di una struttura in ferro avrebbero dovuto essere classificati con il codice tariffario 7308 90 99 00, che prevede un’aliquota daziaria nulla, e quelli che presentavano una struttura in alluminio con il codice tariffario 7610 90 99 00, che prevede un’aliquota daziaria del 6%.
La ricorrente ha quindi presentato due domande all’ufficio doganale al fine di ottenere, da un lato, la revisione delle sue dichiarazioni in dogana e, dall’altro, il rimborso delle somme che, a suo avviso, non avrebbe dovuto versare a titolo di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto se fosse stato attribuito il codice tariffario da essa proposto. L’ufficio doganale ha respinto tali domande sulla base del fatto che la classificazione originariamente dichiarata, e che la parte assume errata, è ritenuta invece corretta; ma anche perchè alcune delle bolle di cui si richiede la revisione, sono state oggetto di visita merce allo sdoganamento e le risultanze di tali visite non sono state contestate, e dunque non sarebbe possibile accedere ad alcuna revisione dell'accertamento.
In sostanza il giudice del rinvio chiede se l’articolo 78 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso osta a un’eventuale revisione della dichiarazione in dogana qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.
La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 16 luglio 2020 ha precisato che il tenore letterale dell’articolo 78 del codice doganale non contiene alcuna limitazione né per quanto riguarda la possibilità per l’autorità doganale di reiterare una revisione o un controllo a posteriori né in relazione all’adozione, da parte di tale autorità, delle misure necessarie per regolarizzare la situazione. La finalità stessa del codice doganale è di garantire una corretta applicazione delle tasse da esso previste, che consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile. Pertanto è da escludere un’interpretazione secondo cui sia esclusa, in via generale, che l’autorità doganale proceda a revisioni o ad altri controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali per regolarizzare eventualmente la situazione.
La Corte di Giustizia UE ritiene quindi che, una verifica fisica delle merci effettuata al momento della loro importazione non può, di per sé, ostare all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana. Ciò in quanto deve sempre valere il principio primario per cui, sempre ed in ogni caso, qualora i dazi all'importazione versati dal dichiarante eccedano quelli dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nel rimborso dell'eccedenza riscossa.
Corte di Giustizia UE, sentenza 16/07/2020, causa n. C-496/19