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Archivio newsSocietà a controllo pubblico: l’applicazione delle misure di allerta ai tempi del Covid19
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento dal titolo “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19”. Il documento parte dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, sebbene integrata al d.lgs. relativo al sistema di allerta, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità. E’ necessario quindi cercare di applicare in maniera ragionata le disposizioni in questione, tenendo conto dell’assoluta eccezionalità del contesto emergenziale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento dal titolo “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19” alla cui redazione hanno collaborato esperti in materia di società partecipate e crisi di impresa, oltre a rappresentanti della magistratura, Cerved e Abi.
Davide Di Russo e Remigio Sequi, Consiglieri nazionali delegati all’area “Economia degli enti locali” che hanno coordinato i lavori, spiegano che il documento parte dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, sebbene integrata al sistema di allerta predisposto dal d.lgs. 14/2019, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità.
E’ necessario quindi cercare di applicare in maniera ragionata le disposizioni in questione, tenendo conto dell’assoluta eccezionalità del contesto emergenziale e pertanto il documento raccomanda agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici), di privilegiare una gestione conservativa e, sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell’emergenza Covid-19, di soprassedere, pur a fronte dell’emersione di indicatori di crisi aziendale, dall’adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti, in un contesto di normalità, ai sensi dell’art. 14 del TUSP.
Tale condotta prudenziale dovrebbe risultare immune dalla denunzia per gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ., senza poter del pari configurare, più in generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico.
In un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che investe il tessuto economico globale, il meccanismo delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese, non potrebbe svolgere alcun concreto ruolo selettivo; anzi, gli indicatori finirebbero per generare effetti distorsivi, essendo destinati inevitabilmente attivarsi anche rispetto a imprese di per sé sane, a causa delle difficoltà provocate dall’emergenza Codiv-19.
Ne verrebbe, nel contempo, pregiudicata la filosofia di fondo del CCI, che è quella di operare nel senso di favorire il più possibile il salvataggio delle imprese e la loro continuità, considerato che in un ambito economico esposto a una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazione delle imprese, l’adozione della procedura liquidatoria (l’attuale fallimento) si porrebbe come scelta pressoché automatica, laddove il legislatore del CCI la configura invece come extrema ratio alla quale ricorrere solo in assenza di alternative.
Le raccomandazioni presenti nel documento, influenzate dalla preoccupazione di disinnescare gli effetti nefasti dell’emergenza Covid-19 su imprese altrimenti sane, non possono però valere, ovviamente, per le specifiche realtà societarie afflitte da crisi pregressa, non causata bensì amplificata dalla predetta emergenza Covid-19 (il perimetro delle quali può essere fatto ragionevolmente coincidere con le società che, al 31 dicembre 2019, rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione).
Ferma tale avvertenza, dunque, il CNDCEC ritiene opportuno che l’organo amministrativo della società a controllo pubblico, a fronte dell’emersione di uno o più indicatori di crisi di cui all’art. 6, co. 2, TUSP, convochi senza indugio l’assemblea, così da rendere tempestiva informazione alle amministrazioni pubbliche controllanti e sollecitarne l’adesione all’iter da seguire.
CNDCEC, “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19”