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CIG in deroga Covid: le aziende plurilocalizzate sono (di nuovo) nel caos

Per le aziende plurilocalizzate, l’INPS ha annunciato il rilascio il 24 luglio 2020 di una nuova procedura per chiedere la cassa integrazione in deroga con la causale Covid. Esaurita la cassa in deroga, le aziende commerciali di maggiori dimensioni (oltre 50 dipendenti) potranno chiedere la cassa integrazione straordinaria per crisi per evento improvviso e imprevisto. Ma il decreto Cura Italia, in un articolo dedicato alle ipotesi di CIGS già in corso, introduce un’importante flessibilità procedurale per gli ammortizzatori straordinari da attivare. Una deroga concessa per l’emergenza che consente di presentare domanda il 1° settembre, con decorrenza retroattiva dal 20 agosto. Una possibilità per le imprese da valutare con attenzione…

Le aziende plurilocalizzate, cioè con unità dislocate in almeno cinque regioni, sono di nuovo al centro dell’attenzione dell’INPS. Con il messaggio del 17 luglio scorso n. 2856 l’Istituto torna ad occuparsi di queste sfortunate aziende, proprio nel giorno della scadenza del termine per l’invio delle domande di proroga della cassa integrazione in deroga per i periodi di riduzione o sospensione scaduti al 31 maggio.

Dove eravamo rimasti? Dopo la circolare ministeriale n. 11 del 1° luglio 2020, che sembrava aver affidato al Ministero stesso la competenza per il riconoscimento alle aziende plurilocalizzate delle 4 settimane aggiuntive di trattamento in deroga previste per le zone gialle (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), il dicastero di via Flavia ha precisato in una nota sul sito istituzionale che in realtà la procedura ministeriale semplificata non si poteva più applicare. Il motivo? Si fonda sull’insuperabile evidenza algebrica che la somma delle tre regioni non raggiunge la soglia di cinque, che fa sorgere la competenza ministeriale. Quindi i datori di lavoro, persa la via semplificata dell’istanza unificata ministeriale, si sono affrettati a presentare singole domande per ciascuna regione.

E qui si sono trovati di fronte ad altri due insuperabili ostacoli.

La procedura della regione Veneto non ammetteva l’inserimento di istanze che non coprissero le 13 settimane complessive (9 nazionali più 4 della zona gialla veneta); la procedura dell’INPS non permetteva di inserire domande di proroga per le ulteriori 5 settimane del decreto Rilancio, dal momento che non risultava emesso un decreto regionale per le 13 settimane (9 nazionali più 4 delle regioni gialle). Il 14 luglio sarà ricordato d’ora in avanti, non solo come la ricorrenza dell’inizio della Rivoluzione francese, ma anche nel contesto domestico come il giorno più lungo del 2020 consumato nei tentativi a vuoto di presentare istanze di cassa in deroga per le zone gialle, con la scadenza incombente del 17 luglio per i periodi fino a maggio. E purtroppo per molte aziende le 4 settimane aggiuntive cadevano proprio nel mese di maggio: si pensi alle appaltatrici di servizi di mense scolastiche già sospesi dal 23 febbraio.

Superato l’ostacolo del Veneto con molta pazienza e buona volontà, rimaneva lo scoglio della procedura INPS. Poi finalmente con la circolare del 15 luglio 2020, n. 86 l’Istituto ha consentito lo sblocco della presentazione delle domande, affermando che “La norma vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle. Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal decreto-legge n. 34/2020 ed erogata dall’Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.” In altri termini, le domande alla regione delle 4 settimane delle zone gialle e all’INPS delle ulteriori 5 settimane vanno presentate in questa successione temporale. Il chiarimento dell’Istituto ha determinato lo sblocco della procedura INPS, consentendo l’inserimento delle domande per le 5 settimane di proroga del decreto Rilancio, la cui concessione tuttavia resterà subordinata alla preventiva decretazione regionale per le 4 settimane delle zone gialle.

La circolare n. 86 dell’INPS non ha, però, risolto la questione spinosa dell’anticipazione del trattamento di cassa in deroga da parte del datore di lavoro. Infatti, l’art. 22, comma 6 bis, del D.L. n. 18/2020 (conv. nella L. n. 27/2020), dopo le modifiche del decreto Rilancio, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro plurilocalizzati di anticipare il trattamento di cassa in deroga ai lavoratori, conguagliandolo con le partite a debito correnti con il metodo utilizzato normalmente per le prestazioni di CIGO e del FIS.

Nonostante questa disposizione sia rimasta fino ad ora inattuata, negli accordi sindacali le aziende vi hanno fatto affidamento, impegnandosi a riconoscere l’anticipazione: del resto questa è stata spesso una specifica condizione posta dalle organizzazioni sindacali per la sottoscrizione degli accordi, per ovviare ai tempi lunghi di liquidazione del trattamento da parte dell’INPS e per il fatto che in molti casi le aziende avevano già concesso anticipi di tredicesima e quattordicesima mensilità per la copertura temporanea delle prime 9 settimane di cassa. In sostanza, i lavoratori non potevano più far appello ad altre risorse, fatto salvo il TFR se non investito nella previdenza complementare. Pertanto, il sistema dell’anticipazione e conguaglio sembrava il più ragionevole per aziende e lavoratori. Tuttavia, in assenza di indicazioni da parte del Ministero del lavoro e dell’INPS molte aziende sono state costrette ad inviare la domanda delle ulteriori 5 settimane con la procedura disponibile della cassa in deroga che prevedeva solo il pagamento diretto da parte dell’INPS come per i periodi precedenti, senza facoltà di optare per l’anticipazione datoriale.

Ora con il messaggio del 17 luglio l’INPS annuncia il rilascio per il prossimo 24 luglio 2020 di una nuova procedura specificamente concepita per le aziende plurilocalizzate, che contemplerà anche l’anticipazione con successivo conguaglio e che sarà accompagnata dalla pubblicazione di un messaggio in cui si forniranno le istruzioni tecniche per la presentazione delle domande. Per tale motivo l’INPS per le sole aziende plurilocalizzate, in ragione dei propri tempi tecnici di realizzazione delle procedure informatiche, differisce il termine (derogando alla legge?) di presentazione delle domande: le aziende, per i periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.

Un messaggio giunto alla scadenza del termine decadenziale quando tutte o quasi le aziende hanno già presentato l’istanza.

Ci si chiede, dunque, in primo luogo se queste aziende dovranno presentare una nuova istanza, presumibilmente all’inizio di agosto, in sostituzione di quella già inviata. Se così fosse, il problema non sarebbe risolto, ma amplificato. Infatti, è fuor di dubbio che le aziende che abbiano iniziato la cassa intorno all’11 marzo 2020 (inizio del lockdown) hanno esaurito le prime 9 settimane intorno alla metà di maggio, dovendo quindi ricorrere alle ulteriori 5 settimane del decreto Rilancio a partire dal mese di maggio e per tutto il mese di giugno, arrivando nelle regioni “gialle” a metà luglio.

Alla data del 24 luglio le retribuzioni di maggio e di giugno sono già state elaborate con emissione del LUL ed erogate e, in alcuni casi, anche quelle di luglio. In concreto si possono presentare due situazioni:

- le aziende che in assenza di istruzioni non hanno anticipato il trattamento di integrazione salariale potranno soltanto eventualmente “riaprire” le elaborazioni dei mesi pregressi, inserendo l’anticipazione della cassa integrazione che dovrà essere assoggettata a prelievo fiscale con riliquidazione dell’imposta del mese;

- le aziende che hanno comunque anticipato il trattamento ai lavoratori dovranno attendere l’autorizzazione dell’INPS per poi rielaborare i flussi UNIEMENS inserendo l’anticipazione.

Un bel dilemma: le prime, se non rielaborano i prospetti paga, si espongono alla contestazione di mancata applicazione degli accordi sindacali; se li rielaborano, trascorreranno come le seconde il mese di agosto tra conguagli e rielaborazione dei flussi UNIEMENS. In entrambi i casi un gran pasticcio.

Una volta terminate le 5 settimane di trattamento in deroga, le aziende potranno far ricorso alle ultime 4. Esaurita la cassa in deroga con la causale COVID, le aziende multilocalizzate, che coincidono in molti casi con i grandi gruppi del retail rientranti ai fini contributivi nella categoria delle commerciali con oltre 50 dipendenti, non potranno far altro che richiedere la cassa integrazione straordinaria. Poiché è improbabile che dispongano di risorse per finanziare piani di riorganizzazione, queste aziende saranno presumibilmente indotte a richiedere la CIGS per crisi per evento improvviso e imprevisto. A tale riguardo pare utile ricordare che l’art. 20, c. 4, del D.L. n. 18/2020 (conv. nella L. n. 27/2020) prevede una deroga ai termini ordinariamente stabiliti per l’espletamento dell’esame congiunto e la presentazione delle istanze. Esso stabilisce infatti che “In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.”.

Il comma, nonostante sia inserito in un articolo dedicato alle ipotesi di CIGS già in corso, introduce un’importante flessibilità procedurale per gli ammortizzatori straordinari da attivare.

La deroga consente, ad esempio, all’azienda che nel corso del mese di agosto si trovi in persistente difficoltà dopo aver esaurito la cassa in deroga COVID di presentare il 1° settembre domanda di intervento di CIGS con decorrenza retroattiva dal 20 agosto.

Di norma l’ammortizzatore sociale può avere solo decorrenza successiva alla domanda, ma la deroga concessa in ragione dell’emergenza consente in questo caso la retroattività.

L’opzione della CIGS per crisi va seriamente valutata dalle aziende di maggiori dimensioni, che non possono attendere ulteriormente provvedimenti emergenziali di concessione di ulteriori settimane di cassa in deroga COVID, dovendo avere certezza degli strumenti da impiegare nei prossimi mesi che si annunciano di grande difficoltà.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/21/cig-deroga-covid-aziende-plurilocalizzate-di-nuovo-caos

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