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Archivio newsCovid-19: modalità di recupero versamenti e adempimenti sospesi
Con il messaggio n. 2871 del 2020, l’INPS fornisce specifiche indicazioni riguardo la ripresa dei versamenti che sono stati sospesi a seguito dell’esplosione della pandemia da Coronavirus. Le modalità e i codici da utilizzare a tal fine da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei committenti iscritti alla Gestione separata. I codici di gestione delle denunce contributive cambiano in base alla professione svolta.
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 riguardo la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito>.
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.
Sono interessati dalla sospensione anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020).
I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.
La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:
- 24: sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 5;
- 25: sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
- 26: sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
- 27: sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
- 28: sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;
- 29: sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
- 30: sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
- 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di autorizzazione:
- “7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;
- “7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.
I versamenti relativi alla sospensione caratterizzata dal codice di autorizzazione “7S” devono essere effettuati entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7H” e “7L”, la sospensione riguarda anche la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7Q” la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7S” la sospensione riguarda anche i flussi della denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile 2020 e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio del flusso Uniemens, sezione PosAgri, dalle retribuzioni di aprile 2020, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, quindi, rispettivamente il 31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Le denunce di manodopera del primo trimestre e dei mesi di maggio 2020 e giugno 2020 delle aziende con i codici di autorizzazione “7S” devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 e saranno tariffate con il secondo trimestre 2020 senza applicazioni di somme aggiuntive.
Al momento della restituzione in unica soluzione dei contributi sospesi, nella ListaPosPA dovranno essere compilati gli elementi di <AltriImportiDovuti_Z2>, relativi ciascuno alla mensilità sospesa.
Anche in caso di restituzione rateale, le modalità di compilazione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> restano invariate; in quest’ultimo caso il valore da indicare nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata.
INPS, messaggio 20/07/2020, n. 2871