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Archivio newsCassa integrazione in deroga Covid-19: ancora caos per le aziende
La circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020 presenta un quadro d’insieme della normativa vigente in materia di cassa in deroga con causale Covid-19 nazionale, oggetto in questi mesi di numerosi “aggiustamenti”. Ma non risolve completamente i problemi delle aziende che si trovano, infatti, in un labirinto di date e di adempimenti da tenere sempre presenti per evitare eventuali responsabilità. Tanto sul termine di decadenza per la presentazione delle domande, che ha natura perentoria, quanto sul termine per riformulare e indirizzare nel modo giusto le istanze respinte per aver sbagliato “canale integrativo” o per errori ed omissioni che ne hanno impedito la loro accettazione.
Con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020, l’INPS presenta un quadro d’insieme della normativa, ora vigente, in materia di Cassa in deroga con causale “COVID-19 nazionale”.
L’esame che segue, che punta a mettere in evidenza anche alcune criticità tuttora presenti sia nella norma che nella interpretazione amministrativa, parte proprio da questa nota dell’Istituto.
La Cassa in deroga è stata oggetto, in questi mesi, di numerosi “aggiustamenti”: la tipologia integrativa, all’origine era in una sorta di “riserva”, nel senso che poteva essere utilizzata, a determinate condizioni, in situazioni molto complesse ove i vari ammortizzatori presenti nel nostro ordinamento non operavano più. La crisi epidemiologica ha rivalutato l’istituto e, da ultimo, l’art. 70 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 (che ha ripreso i contenuti del D.L. n. 52/2020), gli ha dato quello che, al momento, per gli ammortizzatori COVID-19, sembra essere l’aspetto definitivo.
Vi è una sorta di allineamento, con alcune specificità, con la normativa per la CIGO ed il FIS per cui:
a) 9 settimane di integrazione salariale per sospensione o riduzione di orario per i datori di lavoro interessati (che sono quelli che non possono accedere ad ammortizzatori specifici, ivi comprese le aziende fallite) possono essere fruite tra il 23 febbraio ed il 31 agosto;
b) ulteriori 5 settimane, nello stesso periodo, possono essere riconosciute ai soli datori ai quali siano state autorizzate le prime nove settimane;
c) ulteriori 4 settimane che, in origine (con alcune eccezioni) potevano essere fruite a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre possono essere “godute” anche prima (viene, quindi meno il blocco temporale): la condizione, però, è che gli stessi abbiano interamente fruito le 14 settimane autorizzate. Si tratta di una condizione questa che sta generando una serie di questioni operative;
d) l’INPS provvede al monitoraggio della spesa, con “report” ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia: in caso di superamento del limite di spesa, l’Istituto è autorizzato a bloccare l’emissione di provvedimenti;
e) i datori di lavoro con un organico fino a 5 dipendenti (in via generale, il computo va effettuato sulla media del semestre antecedente la richiesta) sono esonerati dal raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali, cosa che, invece, occorre fare per le imprese con un organico superiore, sia pure nella forma “veloce” che comprende l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto;
f) vengono riconosciuti ai lavoratori destinatari sia gli ANF che la contribuzione figurativa. Per i lavoratori agricoli, destinatari di tale trattamento e non della CISOA, le ore di sospensione o di riduzione oraria sono equiparate, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, a lavoro;
g) non è dovuto alcun contributo addizionale, non trova applicazione il requisito dei 90 giorni di anzianità nell’unità produttiva e quello sulla riduzione percentuale, prevista in via generale per la Cassa in deroga, dall’art. 2, comma 66, della legge n. 92/2012;
h) il computo del periodo di Cassa autorizzato dalle singole Regioni o dal Ministero del Lavoro per le imprese plurilocalizzate che occupano più di 50 dipendenti va effettuato secondo i criteri fissati dal messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020. L’INPS, d’accordo con il Ministero del Lavoro, considera autorizzate dalle singole Regioni le nove settimane all’interno di un range che va da 57 a 65 giorni, in quanto la settimana si considera di 7 giorni. Per considerare fruite tutte le 9 settimane, occorre che si giunga all’interno della nona settimana pur se questa non è stata interamente fruita (ad esempio, vanno bene otto settimane ed una giornata). Per i datori di lavoro che operano nelle “ex zone gialle e rosse” l’arco delle giornate da prendere in considerazione va, rispettivamente, da 85 a 91 (13 settimane) e da 148 a 154 (22 settimane).
C’è una data di riferimento in cui debbono risultare occupati: il 25 marzo 2020. Essi sono tutti i dipendenti delle imprese destinatarie (ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio delle imprese, anche artigiane, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale). La data riguarda anche i lavoratori presenti in un appalto e, poi, passati ad altro datore subentrante o che sono stati trasferiti a seguito di cessione di azienda o ramo di essa ex art. 2112 c.c. La Cassa in deroga riguarda anche i lavoratori intermittenti nei limiti fissati dalla circolare n. 41/2006, richiamata dalla circolare n. 47/2000, in base alla media dei 12 mesi precedenti.
La disposizione si riferisce anche ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti ed ai praticanti iscritti all’INPGI, per i quali l’art. 134 del D.L. n. 34/2020 ha regolamentato il passaggio alla gestione della contribuzione figurativa.
Rispetto alla precedente normativa, il D.L. n. 34/2020 ha introdotto, all’art. 98, comma 7, la Cassa in deroga per i lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 (comprensiva di tutti i rapporti) nell’anno 2019, per un periodo massimo di nove settimane. La prestazione sarà gestita direttamente dall’INPS, ma il sistema, al momento, non è operativo. Le strutture territoriali dovranno istruire le istanze e verificare il requisito reddituale. Per l’identificazione dei soggetti possibili destinatari della integrazione salariale si richiama l’art. 2 della legge n. 91/1981 ove si afferma che sono le singole Federazioni sportive affiliate al CONI ad attribuire la qualifica di sportivi professionisti ad atleti, allenatori, direttori tecnici e preparatori atletici, come già avvento nel calcio, nel ciclismo, nel basket e nel golf. Il tutto, entro un limite di spesa fissato, per l’anno in corso, in 21,1 milioni di euro. L’estensione agli sportivi professionisti della Cassa in deroga esclude altri dipendenti delle società come, ad esempio, il personale amministrativo che resta sotto la tutela del FIS e per il quale, qualora necessario, va presentata apposita istanza per tale ammortizzatore.
Infine, altri possibili beneficiari (ma, personalmente, ritengo, per una serie di motivi, facilmente comprensibili, che tale norma non sia particolarmente seguita dai datori di lavoro) sono quei lavoratori che, licenziati per giustificato motivo oggettivo, tra il 23 febbraio ed il 17 marzo (data di entrata in vigore della disposizione che ha sospeso i recessi per tale motivazione) vengono ripresi in servizio per essere, contestualmente, immessi a fruire del trattamento di integrazione salariale: il tutto, in deroga alla previsione del comma 10 dell’art. 18 della legge n. 300/1970 che, invece, prevede il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto, con diritto alla retribuzione maturata prima del recesso, se tale operazione è compiuta entro 15 giorni dal licenziamento.
La novità introdotta con l’art. 71 del D.L. n. 34/2020 è la modifica degli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies con la quale, dopo le prime 9 settimane la competenza al rilascio dell’autorizzazione viene gestita dall’INPS.
Di conseguenza, i datori di lavoro che, indipendentemente dalla effettiva fruizione, hanno avuto le prime 9 settimane autorizzate dalle Regioni o dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro (se si tratta di imprese, con più di cinquanta addetti, ubicate in almeno cinque Regioni o Province Autonome) possono chiedere le ulteriori 5 settimane e, una volta fruite, le ulteriori 4 pur se ciò avverrà prima della data del 1° settembre, originariamente prevista (ma cambiata dal D.L. n. 52/2020). Per le aziende ubicate nelle “zone rosse” il periodo di competenza delle Regioni è di 22 settimane che scendono 13 per le “zone gialle”.
Un elemento da tenere, sempre, in evidenza per gli ammortizzatori sociali COVID-19, è quello che fa riferimento ad un termine di decadenza che, come tale, ha natura perentoria, per la presentazione delle domande: il termine ultimo è rappresentato dalla fine del mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario.
In sede di prima applicazione, alla luce della previsione contenuta nel D.L. n. 52/2020, erano state previste dall’Esecutivo date di miglior favore sia per le vecchie domande che per le nuove: le date di riferimento sono passate e, quindi, non ha senso richiamarle in questa sede.
La circolare n. 86/2020 richiama, poi, concetti contenuti nel D.L. n. 52/2020 che, peraltro, erano già stati oggetto di attenzione in precedenti note esplicative: i datori di lavoro che si sono visti respingere le istanze per aver sbagliato “canale integrativo” o per errori ed omissioni che ne hanno impedito la loro accettazione, hanno tempo 30 giorni dalla comunicazione per riformularle ed indirizzarle nel modo giusto.
La Cassa in deroga prevede la modalità del pagamento diretto con la sola eccezione delle imprese multilocalizzate, ove il sistema previsto è quello dell’anticipo da parte del datore di lavoro da far valere, a conguaglio, sui contributi previdenziali dovuti. La circolare n. 78/2020 ha trattato, ampiamente, l’argomento soffermandosi sull’anticipo del 40%: si tratta di una riflessione che ho già fatto su questo Quotidiano e ad essa rimando ricordando, però, alcuni punti essenziali:
a) la richiesta dell’anticipo di una parte del trattamento integrativo non è un obbligo (e ciò traspare dalla stessa procedura telematica) ma, ritengo, che sia un dovere morale delle aziende richiederlo, in quanto i dipendenti stanno scontando i ritardi nei pagamenti. Si ha motivo di pensare che la pressione dei diretti interessati porterà i datori di lavoro ad utilizzare tale possibilità prevista dalla norma anche perché, laddove è previsto l’accordo, questa sarà la richiesta prioritaria delle rappresentanze sindacali;
b) il pagamento diretto limitatamente alla CIG in deroga è la forma usuale con il quale vengono saldati i lavoratori: per le sole imprese multilocalizzate in almeno 5 Regioni o Province Autonome è possibile l’anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro, con successivo conguaglio attraverso il pagamento dei contributi previdenziali. Per tali aziende la novità è rappresentata dal fatto che la gestione per le settimane successive alla nona passa completamente all’INPS. E’ un cambio, rispetto al passato, in quanto nelle prime nove settimane era coinvolta nell’iter procedimentale anche la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro. Tale passaggio di competenze risulta chiaramente esplicitato anche dal D.M. n. 9 del 20 giugno 2020;
c) il pagamento diretto per gli ammortizzatori COVID-19, segue regole particolari rispetto a quelle, ad esempio, in uso per la CIGO ordinaria ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 ove la richiesta del datore di lavoro deve essere supportata da difficoltà di natura economica che vanno valutate dall’Istituto sulla base di indicatori economico-finanziari: il monitoraggio accertativo dell’INPS segue regole ben precise, essendo, sempre, finalizzato a verificare la sussistenza e la permanenza delle criticità che non consentono l’anticipo con conguaglio. Per l’integrazione salariale, dovuta alla pandemia, tali accertamenti non sussistono.
Da ultimo, due parole sulle prestazioni in deroga che riguardano le Province autonome di Trento e Bolzano: le risorse finanziarie sono trasferite, per gli adempimenti conseguenti, ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ex art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015. La competenza di tali Fondi è piena nel senso che le imprese ubicate nei rispettivi territori debbono presentare le istanze direttamente ad essi che sono competenti ad autorizzare non soltanto le prime nove settimane, ma anche le successive cinque e le ulteriori quattro.