• Home
  • News
  • Licenziamento illegittimo: presto una nuova chiamata per la Consulta?

Licenziamento illegittimo: presto una nuova chiamata per la Consulta?

È incostituzionale la norma sulla disciplina del licenziamento introdotta con il Jobs Act nel marzo del 2015 per i neo assunti (quale che ne sia l’età), che commisurava strettamente all’anzianità di servizio l’indennizzo conseguente alla violazione degli obblighi procedurali. Ma la Corte Costituzionale potrebbe essere presto chiamata a giudicare, non più solo del regime applicabile a quanti siano stati assunti dopo il 7 marzo 2015, ma direttamente della stessa legislazione di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che ancora trova applicazione per la maggioranza dei lavoratori italiani.

Con la sentenza n. 150 del 16 luglio scorso, la Corte costituzionale è tornata ad esprimersi sulla disciplina del licenziamento introdotta con il Jobs Act nel marzo del 2015 per i neo assunti (quale che ne sia l’età), dichiarando l’incostituzionalità della norma che commisurava strettamente all’anzianità di servizio l’indennizzo conseguente alla violazione degli obblighi procedurali.

La legge del 2015, infatti, aveva previsto che, quando il licenziamento fosse risultato comunque legittimo, per la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo, ma vi fosse stata violazione del requisito di motivazione o della procedura disciplinare (di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori), il licenziamento intimato dall’impresa doveva essere confermato e che il Giudice poteva solo condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.

Mentre però, nell’originaria previsione approvata dal Parlamento (ed ora cancellata dalla Corte costituzionale), il Giudice non aveva libertà di scegliere un importo fra il massimo e il minimo che la legge gli indicava, dovendosi attenere all’anzianità di servizio come criterio che determinava il valore finale, in ragione di un mese di retribuzione per ogni anno (con un minimo di due), oggi, a seguito dell’intervento demolitorio della Corte, si dovrà tenere conto di tutti i possibili elementi al fine di “rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto” che, di volta in volta, viene sottoposto all’attenzione della magistratura.

La sentenza non solo non sorprende, ma sembra preannunziare un’ulteriore pronunzia a breve.

Ed infatti, la Corte con questa pronunzia sembra sollecitare ancora una volta il Parlamento a rimettere mani alla disciplina oggi vigente, tanto che espressamente lo invita, nelle ultime battute della motivazione (par. 17), a “ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari”.

Un giudizio assai severo, ma che rischia di cadere ancora una volta nel vuoto, dato che il mosaico normativo che si è venuto a comporre è in gran parte frutto della difficoltà politica che si è riscontrata tante volte quando si sia voluto ridefinire un sistema che, più che la rigidità delle norme, sembrava soffrire della fase applicativa, poiché non sempre è sembrata convincente la valutazione resa dai giudici, nei tanti casi in cui si trattava di decidere della gravità delle circostanze poste a fondamento del licenziamento.

Ed è stato proprio in questa prospettiva che, già nel 2012, la legge Fornero (n. 92) ha riscritto l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, distinguendo fra vizi sostanziali del licenziamento (la mancanza della giusta causa o del giustificato motivo invocati a sostegno del recesso dell’impresa) e vizi procedurali, attribuendo al lavoratore, in conseguenza di questi ultimi, un ristoro di tipo esclusivamente indennitario. In altre parole, con la riforma del 2012 si è chiesto al Giudice di scindere in due il giudizio di validità del licenziamento accertando, per un verso, la sussistenza dei presupposti di legge per ritenere fondato il recesso e, in secondo luogo, ove questa prima valutazione avesse dato un esito positivo, confermando in toto la legittimità della condotta datoriale, e quindi valutando se la procedura in concreto seguita per giungere al licenziamento fosse stata pienamente rispettata (attribuendo, in caso di violazione delle norme di legge e di contratto collettivo, una somma di denaro fra un minimo ed un massimo correlati alla retribuzione mensile del lavoratore licenziato). Questo stesso impianto è stato confermato e riproposto dal Jobs Act del Governo Renzi ed è stato ora dichiarato incostituzionale.

Gli interrogativi che sorgono sono due: in primo luogo c’è da chiedersi se questa pronunzia non anticipi un ulteriore passo, posto che è la stessa la logica che ispira la norma del 2015 (dichiarata ora illegittima) e quella del 2012 (rimasta sullo sfondo, perché irrilevante ai fini di decidere il caso concretamente proposto all’attenzione dei giudici della Consulta). In secondo luogo, si impone una riflessione di portata più ampia: la Corte lamenta che l’indennizzo non sia commisurato al danno provocato da un recesso comunque illegittimo. Qui la perplessità, che emergeva già dalla precedente sentenza n. 194 del novembre 2018, è che non è per nulla vero che il datore di lavoro debba ristorare il danno effettivamente prodotto dal licenziamento. E questo, per l’evidente motivo che si finirebbe così per non pagare quasi nulla al lavoratore che, grazie alla sua professionalità rintraccia subito un nuovo lavoro, mentre si sarebbe costretti a finanziare l’indolenza di chi si guarda bene dal cercare una nuova occupazione.

Da questo punto di vista, la sentenza del 2020 sembra correttamente precisare che il danno procurato è quello che consegue alla lesione del diritto individuale al contraddittorio, di modo che (anche se le affermazioni conclusive restano aperte ad interpretazioni anche diverse) la somma che il datore di lavoro dovrebbe essere condannato a pagare, in caso di mancato rispetto della procedura disciplinare o di incompleta o lacunosa giustificazione del licenziamento, sembrerebbe dover essere parametrato al grado della violazione e, dunque, al danno che consegue alla gravità della norma violata (maggiore se si è compromesso il diritto al contraddittorio e minore se la violazione è stata solo minima).

Solo che, ove si sia giunti a questa conclusione, un nuovo scenario sembra aprirsi allo sguardo del Giudice delle leggi, poiché non sembra del tutto vero che sia possibile tracciare un confine netto fra vizi sostanziali e procedurali.

Se al lavoratore viene nascosa la vera ragione del suo licenziamento, così impedendogli di rappresentare al datore di lavoro le sue ragioni prima che la decisione finale sulla sua sorte sia stata presa, possiamo davvero ancora parlare di un vizio “di forma”? Non sarebbe un po’ come dire che, anche se l’imputazione si è dimostrata alla fine infondata, ha fatto bene il Tribunale a condannare l’imputato perché nel corso del processo sono emerse situazioni comunque illecite?

La concezione dello “Stato di diritto”, che risale prima alla rivoluzione americana e poi a quella francese, ci ha abituato a pensare che il primo vero diritto fondamentale è quello alla difesa (e che per poterlo esercitare si deve essere messi in grado di potersi effettivamente difendere, conoscendo l’imputazione e avendo il tempo necessario per preparare le proprie difese).

Anche nel caso del licenziamento l’applicazione di questi principi dovrebbe condurre a dire che il vizio di forma, quando non sia davvero trascurabile, è sempre anche vizio di sostanza, perché impedisce il formarsi del contraddittorio fra le parti, affidando alla fine la decisione ad una semplice impressione (quando non ad un pregiudizio) dell’imprenditore.

Probabilmente è stato solo per reagire ad una prassi interpretativa troppo rigorosa che la legge è stata costretta nel 2012 all’introduzione di questa differenza.

In questa prospettiva, quindi, appare evidente come la Consulta potrebbe essere presto chiamata a giudicare, non più solo del regime applicabile a quanti siano stati assunti dopo il 7 marzo 2015, ma direttamente della stessa legislazione di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che ancora trova applicazione per la maggioranza dei lavoratori italiani.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/25/licenziamento-illegittimo-presto-nuova-chiamata-consulta

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble