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Emersione dei rapporti di lavoro: è possibile assumere durante la procedura di regolarizzazione

Arriva dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno una circolare congiunta sulle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dal decreto Rilancio. La circolare prende in esame una serie di fattispecie concrete che necessitavano di chiarimenti operativi per via delle peculiarità riscontrate. Si tratta innanzitutto del caso in cui si debba avviare un rapporto di lavoro con il lavoratore straniero nelle more del procedimento di regolarizzazione. Sotto la lente dei Ministeri anche le procedure da seguire in caso di assunzione da parte di più datori di lavoro domestico e qualora il lavoratore coinvolto nella procedura di emersione abbia già presentato richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti congiuntamente con la circolare del 24 luglio 2020 per fornire indicazioni operative riguardo particolari fattispecie concrete che possono verificarsi durante la procedura di emersione di rapporti di lavoro introdotta dal Decreto Rilancio.

Le domande di emersione dei rapporti di lavoro e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Le istanze devono essere presentate:

- all'INPS per i lavoratori italiani o con cittadini italiani o dell’Unione europea per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea a al servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto;

- allo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID.

Gli stranieri irregolari, titolari di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori ammessi alla regolarizzazione, possono chiedere, presso le Questure, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Interno, nella circolare congiunta del 24 luglio, hanno chiarito che qualora l’assunzione del lavoratore avvenga nelle more del processo di regolarizzazione, è necessario trasmettere il modello Unilav Co nei termini ordinari, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente ovvero l’apposito modello all’INPS, in caso di rapporto di lavoro domestico. A tal fine è possibile inserire nel modello un codice fiscale generato provvisoriamente e la dicitura “in attesa del permesso di soggiorno”.

In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro, qualora il lavoratore sia privo di codice fiscale, il Ministero dell’Interno trasmette un elenco massivo all’Agenzia delle Entrate, con i dati di tutti i lavoratori interessati, affinchè siano predisposti i relativi codici fiscali. A questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria di assunzione che il datore di lavoro potrà comunque visualizzare online.

Una volta conclusa la procedura di regolarizzazione, il Ministero dell’Interno comunicherà l’esito della procedura al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che:

- se l’esito è positivo, provvederà a rettificare la comunicazione obbligatoria, aggiornando i campi interessati e condividendo tale informazione con tutti gli enti interessati;

- in caso di esito negativo, effettuerà una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che nel frattempo è stato avviato.

Qualora nel corso della procedura di regolarizzazione sopravvenga la cessazione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro o del lavoratore, gli Sportelli Unici per l’immigrazione daranno priorità a tali pratiche, convocando le parti per formalizzare la conclusione del rapporto. Se l’interruzione del rapporto di lavoro interviene per cause di forza maggiore (es. per decesso di una delle parti) è consentito il subentro di uno dei membri del nucleo familiare del de cuius o il subentro di un altro datore di lavoro nel contratto.

Nota bene Il subentro non è comunque consentito nel caso di rapporto di lavoro domestico.

In caso di subentro di un nuovo datore di lavoro è necessario compilare e trasmettere, tramite il sistema delle Co, il modello “Vardatori”, valorizzando il campo “cessione del contratto”. La comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi al subentro stesso.

Qualora il subentro non sia possibile per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, quest’ultimo avrà comunque diritto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro domestico, è previsto che la procedura di emersione possa essere avviata da più datori di lavoro contemporaneamente, fino ad un massimo di tre. In questo caso il contributo forfettario dovuto per la procedura di regolarizzazione viene ripartito tra i soggetti che assumono e versato sempre con modello F24. A tal fine, nel modello “em-dom” è stata prevista la possibilità di selezionare la scelta tra:

- datore di lavoro singolo;

- più datori di lavoro.

Le procedure saranno istruite con iter distinti fino alla convocazione di tutti i datori di lavoro e del lavoratore per la sottoscrizione del contratto.

E’ possibile avviare la procedura di emersione anche per un soggetto già titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, sia nel caso di impiego con un rapporto di lavoro irregolare che se non è ancora mai stato assunto. Al momento della stipula del contratto di soggiorno, al lavoratore sarà consegnata una informativa riguardo la possibilità di mantenere attiva o cessare la procedura di richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale già avviata.

Nel primo caso, il datore di lavoro potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, recante la dicitura “R”, che rimane valido esclusivamente sul territorio nazionale.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Ministero dell’Interno, circolare 24/07/2020, n. 2399

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/27/emersione-rapporti-lavoro-possibile-assumere-procedura-regolarizzazione

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