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Regolamento intermediari: in pubblica consultazione i requisiti di conoscenza e competenza del personale

La Consob ha posto in pubblica consultazione il documento recante le modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari. Lo scopo è trasporre in ambito statale la regolamentazione europea, introducendo norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dagli Orientamenti Esma/2015/1886. La consultazione terminerà il 21 settembre 2020.

La Consob comunica che ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

Lo scopo è trasporre in ambito domestico la regolamentazione europea, introducendo norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dagli Orientamenti Esma/2015/1886.

Sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) “gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze”.

L’ESMA ha pubblicato gli Orientamenti ESMA/2015/1886 (“Orientamenti”) che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze del personale degli intermediari.

In particolare tali orientamenti stabiliscono uno standard minimo per la verifica delle conoscenze e competenze del personale e consentono alle autorità di vigilanza nazionali di imporre requisiti più stringenti.

Nel documento in pubblica consultazione sono specificati i requisiti di conoscenza e competenza del personale che presta consulenza ai clienti in materia di investimenti o fornisce ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

Nel dettaglio, al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale devono possedere almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale deve essere maturata nel decennio precedente l'inizio dell’attività. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

Al personale viene inoltre imposto l’obbligo di aggiornamento professionale.

Gli intermediari sono comunque tenuti a:

- assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze richieste;

- assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza possano operare unicamente sotto supervisione;

- dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento;

- conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere e all’effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

La consultazione terminerà il 21 settembre 2020.

Consob, documento di consultazione “Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari”, 23/07/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2020/07/28/regolamento-intermediari-pubblica-consultazione-requisiti-conoscenza-competenza-personale

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