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Archivio newsCassa integrazione a zero ore: esclusa l'attività formativa per gli apprendisti
In una nota pubblicata il 29 luglio 2020, l’Ispettorato Nazionale del lavoro prende in esame la possibilità di impegnare in attività formative i lavoratori posti in cassa integrazione per Covid-19. In particolare, l’Ispettorato precisa che bisogna distinguere tra la fattispecie dell’ammortizzatore sociale erogato per sospensione dell’attività, cioè a zero ore, e quella in base alla quale la prestazione di lavoro subordinato è ridotta ma non del tutto annullata. Una regola a parte va applicata per gli apprendisti, ai quali spetta la proroga del periodo formativo collegato al rapporto di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota del 29 luglio 2020, con cui conferma l’impossibilità di svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore. In tale periodo infatti periodo risultano sospesi sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo.
L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, previsto dal Jobs Act e applicabile anche alla fattispecie della Cassa integrazione guadagni per Covid-19: tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”. Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, infatti, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”. L’indicazione della proroga del periodo di apprendistato è giustificata dal fatto che, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, l’apprendista non riceve formazione: da qui la necessità di un periodo di tempo utile per recuperare. Peraltro, il calcolo è effettuato in ore, e non in giornate lavorative, a dimostrazione che, anche in caso di sola riduzione dell’orario lavorativo, per ogni ora non svolta – dato l’accesso a forme di sostegno al reddito, questa è da recuperare una volta concluso il godimento dell’ammortizzatore sociale.
In caso di riduzione dell'attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi delle norme citate, sarà possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.
INL, nota 29/07/2020