News
Archivio newsAssegno ordinario Covid19-FIS: non è richiesto l’accordo sindacale
Nel messaggio n. 2981 del 2020, l’INPS ribadisce che all’assegno ordinario con causale COVID19, erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e che, ai fini della concessione del trattamento, non è richiesto l’accordo sindacale. Il FIS eroga l'assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, con il quale, facendo seguito alla circolare n. 84/2020, anche alla luce delle richieste pervenute all’Istituto relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), ribadisce che all’assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.
Come specificato nella circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.
Il FIS eroga l'assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
Agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.
INPS, messaggio 28/07/2020, n. 2981