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Archivio newsEquivalenza dei contratti collettivi: istruzioni operative per il personale ispettivo
Con circolare n. 2 del 28 luglio 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro disciplina la normativa in materia di valutazione di equivalenza della disciplina dei contratti collettivi. Nulla vieta ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è dunque possibile svolgere una comparazione come il lavoro straordinario, festivo e supplementare, malattia e infortunio, maternità, monte ore di permessi retribuiti. L’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative costituisce il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi. L’istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto.
La circolare n. 2 del 28 luglio 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti, condivisi con l’Ufficio legislativo del Ministero, in merito agli indici di valutazione di equivalenza della disciplina normativa dei contratti collettivi.
Il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati da Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è da intendersi nel senso che ai soli fini previsti dalla disposizione, vale a dire la fruizione di benefici normativi e contributivi, rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il grado di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali viene individuato attraverso la valutazione complessiva dei seguenti elementi: consistenza numerica degli associati delle singole Organizzazioni.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive.
Nulla vieta ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è dunque possibile svolgere una comparazione.
Sono da intendersi come tali, ad esempio, alcuni aspetti della disciplina del lavoro straordinario, festivo esupplementare o del part-time. L’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali, comparativamente più rappresentative costituisce, naturalmente, il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi.
Al fine di verificare la sussistenza di scostamenti rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL leader, appare utile fare riferimento alla cosiddetta retribuzione globale annua da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria. Dalla comparazione andrà invece esclusa la retribuzione accessoria e variabile, della quale andrà soltanto verificata l’esistenza.
L’istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto. Anche alla luce della giurisprudenza in materia, è infatti quanto mai necessario effettuare una valutazione complessiva delle minori tutele assicurate ai lavoratori. L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà peraltro essere omessa quando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi.
Qualora invece sia stata verificata una equivalenza dei trattamenti economici, il disconoscimento di eventuali benefici normativi e contributivi potrà avvenire quando dalla comparazione degli istituti indicati si ricavi evidenza di uno scostamento di almeno due di essi.
Va in ogni caso considerato che la motivazione del verbale di accertamento deve dare conto, in primo luogo, della maggiore rappresentatività comparativa del CCNL preso a riferimento e quindi, in maniera puntuale e analitica, degli elementi di scostamento rilevati rispetto al trattamento retributivo e normativo del CCNL più rappresentativo.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 28/07/2020, n. 2