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CIG ordinaria COVID-19: come calcolare le settimane da fruire

L’INPS, illustrando le nuove procedure semplificate di presentazione della domanda di CIGO, ha indicato come dichiarare le giornate di integrazione salariale fruite con autorizzazioni COVID-19. L’azienda, per calcolare i giorni di integrazione salariale effettivamente fruiti, deve dividere il numero delle giornate per 5 o per 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente applicato. In questo modo si può risalire al numero di settimane che ancora residuano e che possono essere richieste con la nuova domanda. Qualche esempio pratico aiuta a chiarire come applicare i criteri di calcolo definiti dall’INPS.

Come noto, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - modificato dal D.Lgs. n. 185/2016, ma anche implementato dalla normativa di secondo livello con particolare riguardo al D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, al D.M. 10 marzo 2016, n. 94956, al D.M. 25 marzo 2016, n. 95075 e al D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 per lo sviluppo delle integrazioni salariali - ha riscritto le norme che disciplinano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con riferimento, anzitutto, ai trattamenti di integrazione salariale, ordinario (CIGO) e straordinario (CIGS), ma anche per quanto attiene al ruolo e alle funzioni dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (residuale), infine rilanciando i contratti di solidarietà espansiva poi sostituiti dal contratto di espansione (art. 26-quater del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019).

Su tale quadro normativo generale, che di seguito si sintetizza, si innescano le misure peculiari introdotte dal Legislatore dell’emergenza per la gestione delle misure di contrasto della pandemia da Covid-19 - con il D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il D.L. n. 34/2020 e il D.L. n. 52/2020 - che vengono illustrate all’inizio del capitolo.

L’art. 19 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, si occupa della Cassa Integrazione ordinaria e dell’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività a causa di situazioni riconducibili all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 (quindi con effetto retroattivo), per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020 (proseguendo quanto già anticipato per zona rossa e zona gialla dal D.L. n. 6/2020 e dal D.L. n. 9/2020, poi dall’art. 19, comma 10-bis del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni in legge n. 27/2020). Tale periodo, peraltro, è stato successivamente implementato dall’art. 71 del D.L. n. 34/2020 (che ha introdotto l'art. 22-ter nel D.L. n. 18/2020) che ha esteso la tutela per ulteriori 5 settimane nello stesso periodo, ma con riferimento alle aziende che hanno già completamente fruito delle integrazioni già riconosciute per la durata massima di 9 settimane. Viene inoltre riconosciuto un ulteriore eventuale periodo di integrazione salariale per una durata massima di 4 settimane con riferimento a periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Calcolo delle settimane

Pur in assenza di precise indicazioni da parte dell’INPS, per il calcolo della durata dell’integrazione salariale sembrava naturale utilizzare, anche per la causale emergenza Covid-19, il criterio della base giornaliera, anziché settimanale tout court, secondo quanto chiarito in altro periodo di crisi («Nell'attuale fase di temporaneo rallentamento dell'attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell'attuale periodo di crisi modulando l'utilizzo della forza lavoro in relazione all'andamento dei mercati nazionale ed internazionale») dalla Circolare INPS n. 58/2009, per cui i periodi possono essere «computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta».

In questo senso si è pronunciato l’INPS con Messaggio 21 maggio 2020, n. 2101 laddove illustrando le nuove procedure semplificate di presentazione della domanda, ha evidenziato come dichiarare le giornate di integrazione salariale fruite con autorizzazioni "Covid-19", stabilendo che l’azienda può calcolare i giorni di integrazione salariale effettivamente fruiti; dalla somma del numero dei giorni - dividendo il numero delle giornate per 5 o per 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda (9 settimane corrispondono a 45 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana e 54 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni a settimana) - si può risalire al numero di settimane che ancora residuano e che possono essere richieste con la nuova domanda. Il Messaggio INPS n. 2191/2020 precisa che in caso di superamento dei limiti in ragione delle settimane autorizzate, si possono indicare direttamente le giornate effettivamente godute in integrazione salariale. Deve considerarsi fruita, secondo l’Istituto previdenziale, ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza all’azienda.

Caso 1 - L’azienda che lavora su 5 giorni, a fronte della richiesta di un periodo dal 3 al 21 aprile 2020, fruisce effettivamente di 3 giorni di integrazione salariale nella prima settimana, 1 nella seconda settimana e nella terza settimana. Risulta fruita soltanto 1 settimana.

Fruizione delle ulteriori 4 settimane

Il periodo di 9 settimane è effettivamente prorogabile soltanto di 5 settimane e ulteriori 4 a far data da settembre in poi per le aziende operanti in settori diversi, ciò comporta che i datori di lavoro che operano nel terziario, nel commercio o nei servizi possono aver terminato in giugno le 14 settimane complessive, dovendo provvedere a coprire in modo alternativo i mesi di luglio e agosto per poter accedere nuovamente, a settembre, alle ulteriori 4 settimane di CIGO Covid-19 utilizzabili solo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Le aziende devono, pertanto, salvo novità introdotte in sede di conversione del D.L. n. 34/2020, fare ricorso alle integrazioni salariali nelle forme ordinarie disciplinate dal D.Lgs. n. 148/2015, fermi restando i requisiti essenziali per accedere ad essi, rispetto ai limiti di durata massima riconosciuti dal Legislatore, oppure far godere delle ferie ancora da fruire, ove disponibili.

Caso 2 - L’azienda che ha fruito di CIGO o Assegno ordinario dal 4 marzo al 8 giugno completa di fatto il godimento delle 14 settimane previste dai D.L. n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020. Non potendo fruire a norma vigente delle ulteriori 4 settimane prima del 1° settembre, dall’8 giugno al 4 agosto utilizza gli ammortizzatori ordinari, mentre dal 5 agosto al 1° settembre utilizza le ferie, tornando agli ammortizzatori Covid-19 dal 2 al 29 settembre.

Tuttavia, il 12 giugno 2020 Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno comunicato la redazione di un decreto-legge che permetterà di anticipare le ulteriori 4 settimane di CIGO previste dal D.L. n. 34/2020 alle aziende che hanno completato le 14 settimane di integrazione. A seguire il D.L. 16 giugno 2020, n. 52 ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, prevedendo, all’art. 1, comma 1, che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che hanno fruito del trattamento di integrazione salariale, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati complessivamente i trattamenti riconosciuti.

CON IL D.L. N. 52/2020 COSA CAMBIA PER AZIENDE E LAVORATORI?

Il D.L. n. 52/2020 ha previsto l’immediata possibilità per i datori di lavoro interessati di fruire delle 4 settimane di cassa integrazione già previste dal Decreto Rilancio, nel caso in cui le prime 14 siano state già fruite, senza dover attendere il bimestre settembre/ottobre.

Caso 3 - L’azienda che ha fruito di CIGO o Assegno ordinario dal 4 marzo al 8 giugno completa di fatto il godimento delle 14 settimane previste dai D.L. n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020. In forza del D.L. n. 52/2020 fruisce anticipatamente delle ulteriori 4 settimane prima del 1° settembre, dall’8 giugno al 6 luglio utilizza, anticipandole, le ultime 4 settimane degli ammortizzatori Covid-19, mentre dal 7 luglio al 1° agosto utilizza le ferie, tornando agli ammortizzatori ordinari dal 2 agosto al 29 settembre in mancanza di ulteriori provvedimenti di proroga dei trattamenti salariali speciali.

Durata delle integrazioni salariali Covid-19 (CIGO e Assegno ordinario)

Turismo, fiere e spettacoli

I datori di lavoro che operano nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono fruire delle ulteriori 4 settimane introdotte dal “Decreto Rilancio” anche riguardo a periodi che precedono il 1° settembre 2020. Disposizione poi estesa a tutti i settori dal D.L. n. 52/2020.

Procedura semplificata

Per entrambi gli istituti è istituita la causale dedicata, «emergenza COVID-19», la CIGO si attiva con una procedura semplificata.

 L’INPS con Messaggio 21 maggio 2020, n. 2101 ha chiarito le semplificazioni procedurali per le domande di integrazione ordinaria con la funzione "Copia domanda CIGO", fornendo un apposito file Excel per dichiarare le giornate di CIGO fruite, da allegare alle domande di proroga delle integrazioni con causale "COVID-19", allo scopo di favorire un invio più rapido di domande fondate su domande precedenti già a sistema, implementando la funzione esistente in procedura UNICIGO, procedendo dalla copia della domanda originaria utilizzando la nuova funzione. La presentazione della domanda con causale "COVID-19" risulta ora molto semplificata, dovendo compilarsi soltanto quadri riprodotti in automatico da una precedente domanda e non ridigitati, salvo le modifiche necessarie; anche la lista dei beneficiari è automaticamente riprodotta e, senza variazioni, non deve essere ricompilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/30/cig-ordinaria-covid-19-come-calcolare-settimane-fruire

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