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Tutela del consumatore: il nuovo regolamento europeo e le misure al tempo del coronavirus

Assonime pubblica la circolare su “Il nuovo Regolamento Consumer Protection Cooperation e la tutela dei consumatori nell’emergenza Covid-19”, evidenziando quelli che sono i recenti sviluppi in tema di tutela dei consumatori. In particolare approfondisce il Regolamento che stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione, con il duplice obiettivo di garantire il rispetto di tali norme per il buon funzionamento del mercato interno e di rafforzare la tutela degli interessi economici dei consumatori. La circolare illustra inoltre tutte le iniziative adottate dalle istituzioni competenti, a livello europeo e nazionale, per il contrasto delle pratiche commerciali scorrette online durante l’emergenza Covid-19.

Con la pubblicazione della circolare n. 20/2020 del 31 luglio 2020 dal titolo “Il nuovo Regolamento Consumer Protection Cooperation e la tutela dei consumatori nell’emergenza Covid-19”, Assonime evidenzia quelli che sono i recenti sviluppi in tema di tutela dei consumatori.

In particolare con il Regolamento (UE) 2017/2394, divenuto operativo nel gennaio 2020, è stato rafforzato il sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme a tutela degli interessi dei consumatori (cosiddetto sistema CPC – Consumer Protection Cooperation).

Il recepimento nell’ordinamento italiano ancora non si è concluso, alcune misure di adeguamento, con particolare riguardo ai poteri di enforcement dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono state introdotte nel decreto Rilancio e sono previste dal disegno di legge europea 2019-2020.

La circolare illustra anche tutte le iniziative adottate dalle istituzioni competenti, a livello europeo e nazionale, per il contrasto delle pratiche commerciali scorrette online durante l’emergenza Covid-19.

Il Regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti designate dagli Stati membri quali responsabili dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione, con il duplice obiettivo di garantire il rispetto di tali norme per il buon funzionamento del mercato interno e di rafforzare la tutela degli interessi economici dei consumatori.

I principali attori del sistema CPC sono:

- le “autorità competenti’, ossia le autorità pubbliche che ciascuno Stato designa come responsabili dell’applicazione delle norme dell’Unione a tutela degli interessi dei consumatori. Ciascuno Stato può designare una o più autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale;

- l’”ufficio unico di collegamento”, al quale spetta il compito e la responsabilità di coordinare le attività d’indagine e di enforcement relative alle infrazioni a danno dei consumatori rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento;

- gli “organismi designati” ossia quelli aventi un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni delle norme UE a tutela degli interessi dei consumatori che siano designati da uno Stato membro e, in conformità al diritto nazionale, incaricati da un’autorità competente, per suo conto, di raccogliere informazioni o adottare misure di esecuzione per il contrasto delle infrazioni.

Il nuovo Regolamento distingue tre tipologie di infrazioni per le quali, a seconda dell’impatto che esse hanno sul Mercato unico europeo, è previsto un diverso grado di cooperazione nell’ambito della rete CPC. Si tratta, rispettivamente:

- delle infrazioni intra-UE (che coincidono con le infrazioni intracomunitarie del precedente regolamento),

- delle infrazioni diffuse,

- delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale.

Le infrazioni intra-UE sono atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui:

- hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;

- è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione;

- si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione.

Le infrazioni diffuse comprendono due insiemi di condotte:

- atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro;

- atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l’identità della pratica illecita e dell’interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri.

Le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale sono le infrazioni diffuse che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell’Unione.

Per un efficace contrasto alle infrazioni diffuse e delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, che hanno un impatto più esteso sul territorio UE, il Regolamento CPC introduce un sistema rafforzato di cooperazione, basato sull’azione coordinata delle autorità competenti interessate.

In particolare, la circolare approfondisce, tra l’altro, i vincoli esistenti sul piano delle garanzie, all’interno della rete CPC, in riferimento alla circolazione delle informazioni raccolte dalle autorità competenti e dalla Commissione o ad esse comunicate nell’ambito dell’applicazione del Regolamento.

Sussiste innanzi tutto un vincolo di scopo in quanto tali informazioni possono essere utilizzate solo per garantire il rispetto delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Inoltre, le informazioni sono da considerare riservate e possono essere utilizzate e rivelate solo tenendo debito conto degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale.

Le autorità competenti, previa consultazione dell’autorità competente che ha fornito le informazioni, possono divulgare le informazioni necessarie:

- per dimostrare le infrazioni di cui al Regolamento;

- per far cessare o vietare tali infrazioni.

Deve esserci un sostanziale bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza delle informazioni e le esigenze connesse all’accertamento delle infrazioni.

I dati non possono essere archiviati per oltre cinque anni a decorrere dal giorno in cui un’autorità interpellata comunica alla Commissione la cessazione di un’infrazione intra-UE o il coordinatore comunica la chiusura dell’azione coordinata oppure, in tutte le altre circostanze, dal giorno in cui le informazioni sono state inserite nella banca dati.

Con il decreto Rilancio è stata apportata una prima modifica al Codice del consumo. In particolare, nell’articolo 27 del Codice del consumo, che disciplina il sistema di enforcement della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, è stato aggiunto un comma 3-bis volto a integrare i poteri dell’AGCM.

Nello specifico la nuova disposizione prevede che l’AGCM possa ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta.

Ulteriori previsioni dirette ad allineare l’ordinamento nazionale al nuovo Regolamento CPC e di carattere più che altro formale, sono contenute nel disegno di legge europea 2019-2020, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020 e che attualmente sono all’esame del Parlamento.

Infine la circolare analizza come, nel contesto dell’emergenza Covid-19, l’attività di tutela dei consumatori a livello europeo e nazionale è stata caratterizzata da un particolare focus sulle pratiche commerciali scorrette relative alla promozione e vendita online di prodotti presentati come utili nella prevenzione del contagio o nella cura della malattia. Tutti gli Stati membri hanno assunto una posizione comune sulla repressione delle truffe e delle pratiche ingannevoli.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/08/01/tutela-consumatore-regolamento-europeo-misure-tempo-coronavirus

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