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Archivio newsDecreto Agosto: decontribuzione per le aziende che assumono o reintegrano i lavoratori
La bozza del decreto Agosto introduce, in via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e per rilanciare l'occupazione, due esoneri contributivi totali per i datori di lavoro "virtuosi". Il primo è riconosciuto alle aziende che reintegrano i lavoratori collocati in cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020 non ricorrendo a nuovi periodi di integrazione salariale fino al prossimo 31 dicembre. Il secondo è destinato a chi assume a tempo indeterminato lavoratori di tutte le età e con incremento occupazionale netto della forza lavoro.
Ultimi ritocchi per il pacchetto lavoro contenuto nel decreto Agosto. Il Governo lavora a sciogliere i numerosi nodi critici del decreto-legge, che sarà all'esame di uno dei prossimi Consigli dei Ministri.
Le nuove misure in materia di lavoro, finanziate dallo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro (approvato il 29 luglio scorso dal Parlamento), si innestano in un quadro occupazionale ed economico che preoccupa.
In Italia infatti la disoccupazione continua a salire. Gli ultimi dati Istat (non allarmanti solo se raffrontati al contesto economico europeo e mondiale dell'era COVID-19) disegnano uno scenario ben poco confortante risultato di un prevedibile calo delle attività produttive.
Rispetto al 2019 le persone in cerca di lavoro diminuiscono dell'11,5% (pari a -286mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+6,8%, pari a +899mila) e rispetto al mese di maggio 2020, a giugno l’occupazione è scesa dello 0,2% (pari a -46mila unità, in particolare donne, dipendenti permanenti e under50.
Per far fronte all'emergenza originata dalla pandemia, il decreto Agosto prevede un pacchetto di misure in materia di lavoro che, oltre a prorogare i bonus per i lavoratori danneggiati dall'epidemia, estendono:
- la Cassa integrazione per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane (per un totale di 18 settimane complessive nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020) e con versamento di un contributo addizionale (del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto invece dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%);
- il blocco (con dei paletti per le imprese che hanno cessato l’attività e le imprese dichiarate fallite) dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020, termine del periodo entro il quale è comunque possibile fruire dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020 per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.
- Decreto Agosto: 18 settimane in più di CIG e assegno ordinario, a quali condizioni?
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Accanto a queste misure destinate a prolungare il sostegno alle imprese in difficoltà e a tutelare i lavoratori danneggiati dall'epidemia, il Governo torna a giocare la carta della decontribuzione per rilanciare l'occupazione. Due sono gli esoneri contributivi totali allo studio:
- il primo diretto alle aziende che non richiedono nuovi periodi di trattamenti di cassa integrazione e fanno rientrare in attività i dipendenti;
- il secondo, per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di tutte le età.
Aziende che non ricorrono alla CIG
La bozza del decreto Agosto, in via eccezionale e al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, riconosce ai datori di lavoro privati che, avendo fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale (articoli da 19 a 22-quinquies del Cura Italia), non ricorrono alle ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione concesse nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
A tali aziende "virtuose" spetta, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico
- per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020;
- nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite;
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Avvertenza. Lo sgravio non è applicabile ai datori di lavoro del settore agricolo, che possono presentare di conseguenza solo domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), riconosciuta dal decreto Agosto per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020. |
Il datore di lavoro che non rispetta il divieto di intimare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo non solo rischia di vedersi revocare i benefici dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva ma, in aggiunta, non potrà presentare domanda di integrazione salariale per le ulteriori settimane di Cassa integrazione previste dal decreto Agosto (9+9).
Infine (con una norma che appare come una “nota stonata” nell'articolato quadro delle tutele emergenziali approntate) si prevede l'incumulabilità assoluta dell'esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La bozza del decreto Agosto aggiunge al complesso e articolato quadro degli incentivi contributivi in vigore, un nuovo sgravio (anche questo, come il precedente, eccezionale e di durata breve, in quanto valido fino al 31 dicembre 2020), a favore dei datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, senza distinzione d'età.
Lo sgravio è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
· nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
· per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione;
· con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
· a condizione che comporti un incremento occupazionale netto.
Relativamente a quest'ultimo aspetto, la bozza del decreto Agosto specifica che l'incremento occupazionale netto deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale vanno ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale dei lavoratori a tempo pieno.
Inoltre, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
A differenza dell'esonero previsto per le aziende che non ricorrono alla CIG, lo sgravio in oggetto è cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Concludiamo con una riflessione in ordine al meccanismo premiante degli esoneri in arrivo. In particolare, sul primo, quello concesso alle aziende che reintegrano i lavoratori cassaintegrati, rinunciando - di fatto - alle 18 settimane aggiuntive di Cassa integrazione del decreto Agosto.
Se per le aziende che non hanno subito una riduzione del fatturato (o che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%) potrebbe essere effettivamente vantaggioso reintegrare i lavoratori non fruendo di altri periodi di CIG (considerando l'onerosità della seconda tranche di 9 settimane), quid iuris per le aziende con un calo del fatturato pari o superiore al 20%, non tenute al versamento dei contributi addizionali?
Lascia peraltro perplessi l'esclusione dall'ambito di applicazione degli esoneri dei datori di lavoro del settore agricolo in crisi, per i quali la CISOA sarà una strada quasi obbligata.
Infine, l'incumulabilità assoluta dello sgravio con gli altri esoneri renderà opportuna una attenta valutazione preliminare di convenienza da parte delle aziende.