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Archivio newsIndennità di maternità: sospensione contributiva non osta all’erogazione
L’INPS, nel messaggio n. 3030 del 2020, chiarisce che la sospensione dei versamenti contributivi eseguita dai lavoratori autonomi, per le mensilità previste dai decreti emanati per emergenza sanitaria Covid-19, non costituisce causa ostativa alla erogazione delle indennità di maternità e paternità richieste dai medesimi lavoratori. Si tratta infatti di una specifica eccezione alla regola ordinaria, che però non si applica i lavoratori autonomi operanti in agricoltura.
Con il messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020, l’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla trattazione delle richieste di congedo di maternità o paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo dai decreto Cura Italia e Rilancio per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Istituto chiarisce che, sebbene la regola ordinaria preveda che in mancanza del versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile, la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente, in questa fattispecie specifica, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione.
A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.
Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.
Tali indicazioni fornite non si applicano ai lavoratori autonomi agricoli, per questa categoria di soggetti sono previste delle scadenze legali ordinarie dei versamenti di tale tipologia di lavoratori.
INPS, messaggio 03/08/2020, 3030