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Archivio newsProroga validità DURC Covid-19: servono chiarimenti su appalti
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 3 agosto 2020, fornisce una disamina delle normative emergenziali in materia di Documenti unici di regolarità contributiva, con riferimento a quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino al 29 ottobre 2020. Posto che è stata prorogato fino al 15 ottobre lo stato di emergenza con le misure di contenimento dell’epidemia, appare necessario che l’Istituto chiarisca se i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, manterranno la loro validità per i 90 giorni successivi al 15 ottobre 2020, usufruendo della proroga disposta.
Nell’approfondimento del 3 agosto 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la disciplina speciale, emanata durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, in materia di validità del Documento Unico di regolarità contributiva amministrativa. La Fondazione ritiene in ogni caso che il mancato rilascio del DURC regolare non possa mai comportare la perdita del beneficio contributivo, ma soltanto la sua impossibilità ad essere usufruito fino a quando perduri l'irregolarità.
L’art. 81 del decreto legge n. 34/2020 prevedeva che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservassero la loro validità fino al 15 giugno 2020. L’INL con la nota n. 468 del 21 luglio 2020 ha evidenziato che anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Posto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche i DURC, la cui scadenza sia prevista tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, mantengono la loro validità sino al 29 ottobre 2020.
Il Governo, con Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ha escluso dall’ambito applicativo dell’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, tutte le ipotesi in cui si adottino procedure per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture. Alle procedure di appalto, per le quali non varrà la proroga al 29 ottobre della validità dei Durc, che siano in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020.
I contratti cui fa riferimento il decreto “Semplificazioni” sono:
- quelli collegati alla straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;
- quelli collegati alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, adottando misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Dalle normative sopra esaminate si evince che:
- i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, cioè sino al 29 ottobre 2020;
- i documenti di regolarità contributiva, collegati a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ovvero ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza dal 17 luglio 2020, non godranno della proroga al 29 ottobre 2020 (eccezione).
Essendo stato prorogato al 15 ottobre lo stato di emergenza, i Consulenti del Lavoro ritengono che sia necessario chiarire se i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, manterranno la loro validità per i 90 giorni successivi al 15 ottobre 2020, usufruendo della proroga disposta.
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 03/08/2020