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Archivio newsSorveglianza sanitaria eccezionale: fissata la tariffa per i medici del lavoro INAIL
Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2. I datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza possono rivolgersi anche ai servizi territoriali dell’INAIL, che provvederanno con i propri medici del lavoro. Il Ministero del Lavoro, con un apposito decreto interministeriale, ha stabilito la relativa tariffa unitaria.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto interministeriale datato 23 luglio 2020, provvede a determinare la tariffa dovuta per le prestazioni rese dall’INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid-19, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Rilancio (art. 83 D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020).
L’importo unitario per singola prestazione è fissato in 50,85 euro ed è versata dal datore di lavoro che richiede la prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale, a prescindere dal settore di attività e dalla forza aziendale.
Il decreto Rilancio ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”
E’ stata dunque introdotta, sia pure in assenza di una definizione compiuta, un tipo di sorveglianza sanitaria denominata quale “eccezionale” in ragione dell’attuale fase di emergenza sanitaria per la malattia Covid-19 e tesa alla tutela di particolari categorie di lavoratori, considerati “maggiormente esposti a rischio di contagio”, comunemente definiti “lavoratori fragili” in relazione ad altre precedenti disposizioni.
L’Istituto, a partire dal prossimo 1° luglio 2020 ha reso disponibile il nuovo servizio “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consente ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale INAIL competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto interministeriale 23/07/2020