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Archivio newsAgenzie di somministrazione: nuove procedure per gestire la sospensione COVID dei pagamenti
Con una istruzione operativa del 29 luglio l’INAIL comunica l’avvenuta implementazione dell’applicazione Somministrazione di lavoro con la nuova funzione Comunicazione Sospensioni. Con tale funzione le agenzie di somministrazione devono comunicare all’Istituto di avere applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, specificando le disposizioni applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.
L’INAIL, con l’istruzione operativa del 29 luglio 2020, comunica che l’applicazione Somministrazione di lavoro disponibile in http://interinale.inail.it/li/ è stata implementata con la nuova funzione Comunicazione Sospensioni, con la quale le Agenzie di somministrazione devono comunicare all’INAIL di avere applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, specificando le disposizioni applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.
Le disposizioni che hanno previsto le sospensioni e che si applicano alle Agenzie di somministrazione sono le seguenti:
- sospensione articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020;
- sospensione articolo 18, commi 1 e 2, decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020;
- sospensione articolo 18, commi 3 e 4, decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020;
- sospensione articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020.
Per ogni regime di sospensione può essere inviata un’unica comunicazione.
Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio Comunicazione sospensioni, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.
Nell’applicativo Somministrazione di lavoro è stata implementata un’ulteriore funzionalità per l’inserimento, la registrazione e la modifica delle retribuzioni relative alla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori somministrati in Trattamento di Integrazione Salariale (TIS).
E’ dunque possibile, per il trimestre in corso, inserire per ogni lavoratore somministrato il trattamento di integrazione salariale con sospensione dell’attività lavorativa (zero ore lavorate nel trimestre) o il trattamento integrazione salariale con riduzione dell’attività lavorativa (presenza di ore lavorate nel trimestre).
È possibile altresì procedere per ogni lavoratore somministrato alle rettifiche delle retribuzioni errate indicate nei trimestri precedenti per inserire il trattamento di integrazione salariale con sospensione dell’attività lavorativa (zero ore lavorate nel trimestre) o il trattamento di integrazione salariale con riduzione dell’attività lavorativa (presenza di ore lavorate nel trimestre).
INAIL, istruzione operativa 29/07/2020