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Archivio newsApprendista in cassa integrazione: quando è sospesa la formazione obbligatoria
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, con la nota n. 527/2020, che durante il periodo di cassa integrazione a zero ore è sospesa la formazione dell’apprendista. Diversamente accade in caso di riduzione dell'attività lavorativa, durante la quale la formazione può essere assolta in modalità e-learning o a distanza, secondo la disciplina introdotta dalla regolamentazione regionale di riferimento e nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente. La nota dell’INL interviene su un tema di stretta attualità alla luce dei limiti posti dalla attuale situazione di emergenza da COVID-19. Ma quali vantaggi ha il datore di lavoro ad assumere un apprendista e a quali rischi va incontro se non lo forma?
Il datore di lavoro non può assolvere l’obbligo formativo nei confronti degli apprendisti in cassa integrazione a zero ore. Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 527 del 29 luglio 2020 in risposta ad un quesito posto da parte di una sede periferica dell’Agenzia stessa.
Il contratto di apprendistato è uno “speciale” rapporto di lavoro che si caratterizza, rispetto all’ordinario rapporto di lavoro subordinato, per la presenza della causa mista: nel contratto di apprendistato, oltre alla retribuzione, il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore anche adeguati insegnamenti per il conseguimento di una qualifica professionale.
Questo rapporto è attualmente regolato dalle norme contenute negli articoli 41-47 del D.Lgs. n. 81/2015, comunque sulla base di una sostanziale continuità con la disciplina previgente del D.L.gs. n. 167/2011.
Le tipologie di apprendistato sono:
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di primo livello); possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa tra 15 e 25 anni di età;
b) Apprendistato professionalizzante (di secondo livello), che interessa i giovani di età compresa fra i 18 (dal 17° anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) ed i 29 anni, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali. Rientra in questa particolare tipologia anche l’apprendistato - in questo caso senza limiti di età - dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, finalizzato a favorirne la “qualificazione o riqualificazione professionale”;
c) Apprendistato di alta formazione e di ricerca (di terzo livello); possono essere assunti con tale tipologia contrattuale, in tutti i settori produttivi, sia privati che pubblici, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per le seguenti finalità:
Conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- I diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;
- Attività di ricerca;
- Praticantato negli studi professionali.
Si tratta di un contratto a tempo indeterminato che, ai fini della prova, va stipulato per iscritto e riportare, seppur in forma sintetica, il piano formativo individuale. In relazione alle necessità formative, inoltre, è previsto che il contratto di apprendistato abbia una durata minima di sei mesi.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo di questo rapporto, anche a tempo determinato, la cui durata può anche essere inferiore a quella minima di sei mesi (es. settore del turismo).
Il D.Lgs. n. 81/2015 ha parzialmente modificato la gerarchia delle fonti poiché adesso la disciplina del contratto di apprendistato viene fissata dalla legge; agli accordi interconfederali, ovvero ai CCNL, viene invece demandata la disciplina non strettamente riservata alla fonte primaria (fatto salvo il rispetto di alcuni principi fondamentali).
Il legislatore ha contingentato il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente (tramite le agenzie di somministrazione autorizzate).
Dimensione del datore di lavoro | Numero massimo di apprendisti |
Inferiore a 3 lavoratori in forza | 3 |
Inferiore a 10 lavoratori in forza | 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio |
10 o più lavoratori in forza | 150% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio |
· Nel numero complessivo vanno computati anche gli apprendisti assunti indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro (solo in staff leasing). · Non è più consentito assumere apprendisti con contratto di somministrazione a t.d. |
Per le imprese artigiane restano in vigore, invece, le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’art. 4 della Legge n. 443/1985.
Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è inoltre subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, di almeno il 20% degli apprendisti occupati nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa e che i CCNL possono individuare limiti anche diversi.
Le assunzioni effettuate in violazione dei suddetti limiti numerici sono ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sono previsti considerevoli vantaggi a favore dei datori di lavoro che assumono apprendisti. In particolare, come contropartita della formazione che viene erogata a favore degli stessi lavoratori, la legge prevede:
1. L’opportunità per il datore di lavoro di risparmiare sui costi del lavoro fruendo della possibilità:
· di sotto inquadrare l’apprendista fino a due livelli rispetto alla categoria spettante;
· di percentualizzare la retribuzione cui l’apprendista ha diritto (in alternativa a punto precedente);
· per l’apprendistato di primo e terzo livello: per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo (fatta salva una diversa previsione dei contratti collettivi);
· per l’apprendistato di primo e terzo livello: per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta;
· di fruire degli incentivi contributivi e previdenziali previsti dalla legge;
· di mantenere le agevolazioni per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (con l’eccezione degli apprendisti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione);
· di escludere le spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP;
2. L’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per l’applicazione di particolari normative ed istituti quali, per esempio, le assunzioni obbligatorie ex Legge n. 68/1999;
3. Possibilità per il datore di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (ex art. 2118 c.c.).
Oneri contributivi (regime generale) | ||
Datore di lavoro | Apprendista | |
Aziende fino a 9 dipendenti | Aziende oltre 9 dipendenti | |
1° anno di contratto: contribuzione pari all'1,5%+0,30%+1,31% della retribuzione imponibile | Contribuzione pari al 10%+0,30%+1,31% della retribuzione imponibile. | Contribuzione pari al 5,84% della retribuzione imponibile. |
2° anno di contratto: contribuzione pari al 3%+0,30%+1,31% della retribuzione imponibile | ||
Anni successivi: contribuzione pari al 10%+0,30%+1,31% della retribuzione imponibile. |
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, la legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, nei primi tre anni di contratto di apprendistato di primo livello, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo totale della contribuzione a carico del datore di lavoro (art. 1, co. 8, Legge n. 160/2019). Quelli che hanno alle proprie dipendenze più di 9 lavoratori sono tenuti a pagare, fino al 2020, una contribuzione che nel primo anno è pari all’1,5%, nel secondo anno al 3%, e del 5% dal terzo anno (art. 1, co. 110, lett. d), Legge n. 205/2017 che ha prorogato quanto previsto dall’art. 32, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2015).
Si fa presente, infine, che i ridotti versamenti contributivi da parte dei datori non vanno comunque ad incidere sui trattamenti previdenziali spettanti agli apprendisti in quanto vengono figurativamente integrati dallo Stato.
Come sopra accennato, con la stipula di questo contratto il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo formativo nei confronti dell’apprendista. La formazione da impartire al lavoratore, con la relativa tempistica, è quella indicata nel piano formativo individuale e/o nella regolamentazione regionale di riferimento.
Poiché anche gli apprendisti di secondo livello sono potenzialmente destinatari degli ammortizzatori sociali (es. CIG per Covid-19), la DC Giuridica dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con la recente nota n. 527 del 29 luglio 2020, ha chiarito che l’obbligo formativo non può essere assolto, neppure a distanza, da parte del datore di lavoro durante il periodo di cassa integrazione a zero ore. Difatti, osserva l’Agenzia, nel suddetto periodo risulta sospeso tanto il rapporto di lavoro quanto l’obbligo formativo.
Tutt’al più, si legge nella nota, poiché per i lavoratori in apprendistato professionalizzante è previsto che il periodo di apprendistato venga prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite, l’obbligo formativo di che trattasi potrà essere assolto alla ripresa dell'attività lavorativa (cfr. art. 2, co. 1 e 4, D.Lgs. n. 148/2015).
Diversamente, in caso di riduzione dell’attività lavorativa, sarà possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD, secondo la disciplina introdotta dalla regolamentazione regionale di riferimento, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.
In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione esclusivamente ascrivibile al datore di lavoro sono previste le seguenti conseguenze:
· Riqualificazione del contratto di apprendistato con pagamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% (è esclusa l’applicazione di ulteriori sanzioni civili per omessa contribuzione);
· Applicazione delle sanzioni amministrative previste per gli adempimenti amministrativi (es. comunicazione obbligatoria infedele, lettera di assunzione irregolare).
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
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